L’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento prot. n. 153321 del 27 novembre 2015, ha reso noti i modi e i termini per la fruizione del credito d’imposta riconosciuto a favore delle imprese che assumono detenuti o internati, anche quelli ammessi al lavoro esterno, ovvero detenuti in semilibertà provenienti dal carcere, e a favore delle imprese che svolgono effettivamente attività di formazione nei confronti degli stessi soggetti.
Si ricorda che, ai sensi dell’art. 3 della L. n. 193/2000, il beneficio fiscale è riconosciuto a chi assume – per un periodo di tempo non inferiore a trenta giorni – o forma lavoratori carcerati o internati o in semilibertà provenienti dalla detenzione e anche quelli ammessi al lavoro esterno di cui all’art. 21 della L. n. 354/1975. Per fruire, in compensazione, del credito d’imposta, nei limiti dell’importo complessivamente concesso dal ministero della Giustizia, occorre presentare il modello F24, esclusivamente attraverso i servizi telematici Entratel e Fisconline.
Le disposizioni contenute nel provvedimento in esame decorrono dal 1° gennaio 2016, data a partire dalla quale è soppresso il codice tributo 6741 (ne sarà istituito uno nuovo).
Il provvedimento precisa le modalità attraverso le quali il dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria del ministero della Giustizia e l’Agenzia delle Entrate, effettueranno il controllo automatizzato. In caso di variazioni agli elenchi trasmessi, nonché di revoche dei crediti già concessi, il modello F24 potrà essere presentato telematicamente all’Agenzia delle Entrate a partire dal terzo giorno lavorativo successivo a quello di comunicazione delle variazioni e delle revoche da parte del dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria all’Agenzia delle Entrate.
Per quanto riguarda i crediti d’imposta maturati fino al 31 dicembre 2015, non ancora interamente utilizzati in compensazione, possono essere fruiti dalle imprese, a decorrere dal 1° gennaio 2016, secondo le nuove disposizioni, nei limiti dell’importo residuo risultante dalla differenza tra i crediti comunicati all’Agenzia dall’Amministrazione penitenziaria e l’ammontare dei crediti – fruiti in compensazione utilizzando il codice tributo 6741– rilevati dalle Entrate attraverso i modelli F24 presentati successivamente alle comunicazioni del dipartimento del ministero della Giustizia.
Sulla base dei dati comunicati, l’Amministrazione finanziaria effettuerà dei controlli automatizzati e verificherà che, per ciascun modello F24 ricevuto, l’importo del credito d’imposta utilizzato non risulti superiore all’ammontare del beneficio complessivamente concesso all’impresa, al netto dell’agevolazione fruita attraverso gli F24 già presentati. Nel caso in cui l’importo del credito d’imposta già fruito risulti superiore all’ammontare residuo, ovvero nel caso in cui l’impresa non rientri nell’elenco dei soggetti ammessi al beneficio, il relativo F24 è scartato e i relativi pagamenti sono considerano come "non effettuati". Lo scarto sarà comunicato a chi ha trasmesso la delega di pagamento, tramite apposita ricevuta consultabile attraverso i servizi telematici dell'Amministrazione finanziaria.