Con la circolare n. 137 del 25 luglio 2016, l’Inps ha fornito i primi chiarimenti sulle nuove modalità di calcolo dell’ISEE per nuclei con persone con disabilità o non autosufficienti.

Innanzitutto, l’istituto precisa che non sono più considerati redditi, ai fini ISEE, i trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari pagati dalle pubbliche amministrazioni per la condizione di disabilità. Inoltre, viene introdotta una maggiorazione dello 0,5 del parametro della scala di equivalenza per ogni componente con disabilità media grave o non autosufficiente in sostituzione delle detrazioni delle spese e delle franchigie per persone disabili.

L’Inps ricalcolerà in automatico l’ISEE 2016 per i nuclei familiari con persone con disabilità o non autosufficienti, tenendo conto delle informazioni fornite al momento della presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) originaria. Solo qualora siano intervenute rilevanti variazioni (nascita di un figlio, decesso di un componente, raggiungimento della maggiore età da parte di un componente del nucleo, ecc.) e si voglia valorizzarle nel nuovo ISEE 2016 è necessario presentare una nuova DSU.  Le operazioni di ricalcolo avverranno in ordine cronologico in base alla data di presentazione della DSU. Se dai tempi per completare le operazioni di ricalcolo dovesse derivare una perdita di opportunità a causa dell’imminente scadenza dei termini per accedere una prestazione sociale agevolata, sarà possibile presentare una nuova DSU per ottenere l’attestazione ISEE calcolata in base alle nuove disposizioni, senza attendere il ricalcolo d’ufficio.