Il Consiglio dei ministri n. 84 del 22 giugno 2022 ha
approvato in via definitiva lo schema del decreto legislativo che recepisce la
direttiva (UE) 2019/1158, relativa all'equilibrio tra attività professionale e
vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza.
Si evidenziano le seguenti novità:
Entra pienamente a regime la nuova tipologia di
congedo di paternità, obbligatorio e della durata di 10 giorni lavorativi
fruibile dal padre lavoratore nell'arco temporale che va dai 2 mesi precedenti
ai 5 successivi al parto, sia in caso di nascita sia di morte perinatale del
bambino. Si tratta di un diritto autonomo e distinto spettante al padre
lavoratore, accanto al congedo di paternità cosiddetto alternativo, che spetta
soltanto nei casi di morte, grave infermità o abbandono del bambino da parte
della madre.
Sono aumentati da 10 a 11 mesi, la durata
complessiva del diritto al congedo parentale spettante al genitore solo,
nell'ottica di una maggior tutela per i nuclei familiari monoparentali.
Aumentano da 6 a 9, in totale, i mesi di congedo
parentale coperto da indennità nella misura del 30%, fermi restando i limiti
massimi di congedo fruibili dai genitori.
Sale da 6 a 12 anni l'età del bambino entro la
quale i genitori, anche adottivi e affidatari, possono fruire del congedo
parentale, indennizzato nei termini appena descritti.
Prevista l’estensione del diritto all'indennità
di maternità in favore delle lavoratrici autonome e delle libere
professioniste, anche per gli eventuali periodi di astensione anticipata per
gravidanza a rischio.
I datori di lavoro pubblici e privati che
stipulano accordi per l'esecuzione della prestazione di lavoro in modalità
agile sono tenuti a dare priorità alle richieste formulate dalle lavoratrici e
dai lavoratori con figli fino a 12 anni di età o senza alcun limite di età nel
caso di figli in condizioni di disabilità. La stessa priorità è riconosciuta da
parte del datore di lavoro alle richieste dei lavoratori che siano caregiver.
Sono previste sanzioni per i datori di lavoro
che ostacolano la fruizione del congedo di paternità obbligatoria.
È introdotta l'impossibilità, da parte dei
datori di lavoro che ostacolano i diritti e le agevolazioni in favore della
genitorialità, di ottenere la certificazione della parità di genere se hanno
adottato tali condotte nei due anni precedenti la richiesta della
certificazione stessa.