Il Ministero del lavoro, con decreto 22 marzo 2018 (GU Serie Generale n.91 del 19-04-2018), ha apportato alcune modifiche al «Modulo TFR 2» concernente la «Scelta per la destinazione del trattamento di fine rapporto» .

In particolare, il primo punto elenco è sostituito con la formulazione seguente: «che il proprio trattamento di fine rapporto non venga destinato ad una forma pensionistica complementare e continui dunque ad essere regolato secondo le previsioni dell'art. 2120 del codice civile; (1)»; mentre il secondo punto elenco è sostituito con la seguente formulazione: «che il proprio trattamento di fine rapporto venga conferito integralmente o nella seguente misura in  conformità alle previsioni delle fonti istitutive: ... %, a decorrere  dalla data della presente, alla seguente forma pensionistica complementare .................................  alla quale il sottoscritto ha aderito in data ..../..../....., fermo restando che la quota residua di TFR continuerà ad essere regolata secondo le previsioni dell'art. 2120 del codice civile.(2). Allega copia del modulo di adesione».

La modifica si è resa necessaria per adeguare il Modulo a quanto disposto dall'art. 1, comma 38, lett. a) della L. n. 124/2017, che ha integrato l’art. 8, comma 2, del D.Lgs. n. 252/2005, con la previsione che «gli accordi possono anche stabilire la percentuale minima di TFR maturando da destinare a previdenza complementare. In assenza di tale indicazione il conferimento è totale».