Cambia la malattia dei lavoratori dello spettacolo
A cura della redazione
L’INPS, con la circolare n. 132 del 10 settembre 2021, ha fornito chiarimenti sulla nuova disciplina introdotta dal DL n. 73/2021 con riferimento alla tutela previdenziale della malattia per i soggetti iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo e ha riepilogato le disposizioni inerenti alla prestazione economica di malattia per i lavoratori del settore.
Si ricorda che il predetto decreto, all’articolo 66, comma 1, ha previsto che i lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo hanno diritto all’indennità di malattia per ciascuno dei giorni coperti da idonea certificazione, per un numero massimo di 180 giorni nell'anno solare, a condizione che possano far valere almeno quaranta contributi giornalieri dal 1° gennaio dell'anno solare precedente l'insorgenza dell'evento morboso. Pertanto, essendo modificato il requisito richiesto per il diritto alla tutela della malattia, per gli eventi verificatisi a decorrere dal 26 maggio 2021, la tutela sarà riconosciuta a fronte di un numero minimo di 40 contributi giornalieri dovuti o versati, dal 1° gennaio dell'anno precedente l'insorgenza dell'evento morboso fino alla data di inizio dell’evento, presso il Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo. Anche per i lavoratori dello spettacolo vige il principio dell'automaticità delle prestazioni. Non sono utili ai fini del requisito suddetto eventuali contributi figurativi o da riscatto o altre contribuzioni diverse da quelle obbligatorie.
Il secondo comma del medesimo art. 66 ha adeguato il numero delle prestazioni giornaliere da considerare ai fini del calcolo della misura dell’indennità di malattia da corrispondere al lavoratore, che risultava precedentemente pari, per tutti i lavoratori dello spettacolo, alle ultime 100. A decorrere dagli eventi verificatisi a far data dal 26 maggio 2021, la suddetta misura si determina sulla base della retribuzione media percepita nelle ultime 40 prestazioni giornaliere nel settore spettacolo, soggette a contributo; sono compresi il rateo della tredicesima mensilità e altri eventuali premi o emolumenti vari, ugualmente soggetti a contribuzione.
Quanto alla modifica introdotta dal terzo comma della richiamata disposizione, si ricorda che per gli assicurati al FPLS con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o con contratto di lavoro autonomo o a prestazione - vale a dire soggetti titolari di rapporti di lavoro di “durata limitata” di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), del D.lgs 30 aprile 1997, n. 182 - ai fini del calcolo dell’indennità economica di malattia si tiene conto di un massimale giornaliero di retribuzione. Detto massimale giornaliero è rilevante anche ai fini della determinazione della contribuzione dovuta. Tale massimale, a decorrere dagli eventi verificatisi dal 26 maggio 2021, è stato elevato da euro 67,14 a euro 100.
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