Cambia la giustizia tributaria
A cura della redazione

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 38 del 29 dicembre 2015, ha fornito un utile quadro di sintesi delle novità introdotte dal d.lgs. n. 156/2015, di riforma del processo tributario, le cui disposizioni troveranno applicazione per i giudizi pendenti alla data del 1° gennaio 2016.
Si riporta un elenco delle principali novità:
- la conciliazione giudiziale diventa esperibile anche per le controversie soggette a reclamo/mediazione e per quelle pendenti in secondo grado;
- l’istituto del reclamo/mediazione viene esteso e diventa obbligatorio anche per le controversie dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, degli enti locali, degli agenti della riscossione e dei concessionari iscritti all’albo di cui all’art. 53 del Dlgs n. 446/1997, oltre che per liti - di valore indeterminabile - in materia catastale;
- la disciplina della tutela cautelare si allarga fino ad abbracciare tutte le fasi del processo;
- a decorrere dal 1° giugno 2016 diventano immediatamente esecutive le sentenze non definitive nei giudizi sugli atti relativi alle operazioni catastali, nonché le sentenze di condanna al pagamento di somme in favore dei contribuenti, pagamento che, se superiore ai 10.000 euro, potrà essere subordinato dal giudice alla prestazione di idonea garanzia;
- il giudizio di ottemperanza è l’unico strumento per l’esecuzione delle sentenze tributarie, definitive o meno, senza che possa farsi ricorso all’ordinaria procedura esecutiva;
- il valore delle liti in cui i contribuenti possono stare in giudizio personalmente, senza l’assistenza di un difensore abilitato, viene innalzato dagli attuali 2.582,28 euro a 3.000 euro;
- la categoria dei soggetti abilitati all’assistenza tecnica viene ampliata e vi trovano spazio i dipendenti dei Caf, in relazione alle controversie che derivano da adempimenti posti in essere dagli stessi Caf nei confronti dei propri assistiti.
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