È stato pubblicato sulla G.U. n. 103 del 5-5-2017 - Suppl. Ordinario n. 22, il D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56, che riporta “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”.

Come comunicato dal Consiglio dei Ministri n. 24 del 13 aprile 2017, le modifiche apportate seguono tre direttrici:

-modifiche di coordinamento ai fini di una più agevole lettura e interpretazione del testo;

-integrazioni che migliorano l’efficacia e chiariscono la portata di alcuni istituti, sulla base anche di quanto suggerito dal Consiglio di Stato in sede consultiva e dalle associazioni o dagli operatori di settore;

-limitate modifiche ad alcuni istituti rilevanti, conseguenti alle criticità evidenziate nella prima fase attuativa del Codice.

In particolare, tra le novità introdotte, il CdM ha segnalato le seguenti:

- appalto integrato: si introduce un periodo transitorio che prevede che l’appalto integrato sia possibile per gli appalti i cui progetti preliminari o definitivi siano stati già approvati alla data di entrata in vigore del codice e nei casi di urgenza;

- progettazione: si introduce l’obbligatorietà dell’uso dei parametri per calcolare i compensi a base di gara;

- contraente generale: si prevede una soglia minima pari a 150 milioni di euro per il ricorso all’istituto del contraente generale, per evitare che il ricorso all’istituto per soglie minimali concretizzi una elusione del divieto di appalto integrato;

- varianti: si integra la disciplina della variante per errore progettuale, specificando che essa è consentita solo entro i limiti quantitativi del de minimis;

- subappalto: è confermata la soglia limite del 30 per cento sul totale dell’importo contrattuale per l’affidamento in subappalto;

- semplificazioni procedurali: in caso di nuovo appalto basato su progetti per i quali risultino scaduti i pareri acquisiti, ma non siano intervenute variazioni, vengono confermati i pareri, le autorizzazioni e le intese già rese dalle amministrazioni;

- manutenzione semplificata: viene definita da un decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e nel limite di importo di 2 milioni e mezzo di euro;

- dibattito pubblico: sarà effettuato sui progetti di fattibilità tecnica economica e non sui documenti delle alternative progettuali come nel testo approvato in via preliminare;

- costo della manodopera: se ne prevede la specifica individuazione ai fini della determinazione della base d’asta;

- albo dei collaudatori: è stato inserito l’obbligo, per le amministrazioni, di scegliere i collaudatori da un apposito albo.