Call center: regolamentata la clausola sociale in caso di successione nei contratti di appalto
A cura della redazione
Il 30 maggio 2016, tra l’Asstel e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori (Slc Cgil, Fistel Cisl e Uilcom Uil) è stato raggiunto l’accordo che disciplina la clausola sociale che garantisce la prosecuzione del rapporto di lavoro per i lavoratori dei call center in caso di successione di imprese nel contratto di appalto con lo stesso committente e per la medesima attività.
In particolare l'impresa committente che intende stipulare un nuovo contratto di appalto che potrebbe determinare un cambio di fornitore rispetto a quello già utilizzato, almeno 60 giorni prima, deve darne informazione alle Organizzazioni sindacali.
Anche l’azienda fornitrice uscente deve comunicare ai sindacati, entro 30 giorni dall’aggiudicazione, la consistenza numerica degli addetti interessati al netto del personale che può essere reimpiegato su altre attività e il rispettivo orario settimanale, indicando quelli impiegati in via continuativa ed esclusiva nell’appalto in questione da almeno 6 mesi. Analoga comunicazione sarà inviata dall’impresa aggiudicatrice a conferma dell'aggiudicazione stessa, entro 30 giorni prima dell’inizio delle attività.
In questo caso il rapporto di lavoro precedentemente costituito con l’appaltatore uscente continua con l’appaltatore subentrante.
A livello aziendale, viene poi definita per i singoli rapporti di lavoro interessati, la variazione del datore di lavoro senza che per quest’ultimo derivino oneri aggiuntivi, prevedendo la manleva in favore dell'azienda fornitrice subentrante.
Secondo l’accordo, in caso di cambio di appalto, possono verificarsi due casi:
- a) Subentro nell’appalto a parità di termini, modalità e condizioni contrattuali con il contestuale assorbimento del personale dipendente dall’impresa fornitrice uscente, già addetto alle medesime attività di call center risultante da documentazione probante che ne attesti l’impiego in via continuativa ed esclusiva continuativo da almeno 6 mesi.
- b) Subentro nell’appalto con variazione delle modalità e delle condizioni relative alla gestione dei rapporti di lavoro subordinato, definendo le tempistiche dell’inserimento del personale precedentemente impiegato su tale attività.
Spetterà poi alle aziende appaltatrici interessate comunicare alle Organizzazioni Sindacali le condizioni, le modalità e le tempistiche relative all’assorbimento del personale interessato al passaggio.
Entro i successivi 5 giorni dal ricevimento delle comunicazioni i sindacati potranno richiedere un incontro con l’azienda fornitrice subentrante ed eventualmente con l’azienda fornitrice uscente per individuare le opportune soluzioni finalizzate a raggiungere un’intesa; la procedura di esame congiunto si intenderà comunque utilmente esperita entro 20 giorni dalla sua attivazione.
A livello aziendale, potrà essere esaminata la situazione, al fine di rendere compatibili le esigenze dell’impresa subentrante con le esigenze di continuità lavorativa dei lavoratori, tenuto conto delle condizioni professionali e di utilizzo del personale impiegato, facendo ricorso, alla variazione dell’attività da svolgere, ovvero a strumenti quali il part‐time, la riduzione orario di lavoro e la flessibilità delle giornate lavorative.
Restano ferme le ulteriori condizioni normative vigenti all’atto della costituzione del rapporto di lavoro con il fornitore uscente.
Nell’assorbimento del personale interessato, i livelli di inquadramento di destinazione e le relative retribuzioni non potranno essere inferiori al 3° Livello secondo quanto previsto dall’art. 23 del CCNL delle imprese esercenti servizi di telecomunicazione, per il disimpegno delle mansioni connesse allo svolgimento diretto ovvero di coordinamento delle attività di call center interessate dalla successione di imprese nel contratto di appalto.
Resta ferma la facoltà, per l’azienda subentrante, di escludere dal processo di riassorbimento di personale, i lavoratori che svolgono funzioni indirette di supporto alle attività operative, ivi compresi coloro che svolgono funzioni di direzione esecutiva, di coordinamento e di controllo.
I team leader impiegati in via continuativa nella commessa oggetto dell’appalto in questione da almeno 6 mesi potranno essere adibiti ad attività operative, con il conseguente inquadramento, livello retributivo e orario di lavoro di riferimento.
Infine in caso di successione di imprese nel contratto di appalto con il medesimo committente nell’assorbimento del personale si dovrà tener conto del relativo ambito territoriale in cui opera il personale.
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