Il Ministero dello Sviluppo Economico, con la nota del 31 gennaio 2017, ha fornito indicazioni in merito alla nuova normativa riguardante le attività di call center introdotta dalla Legge di Bilancio 2017. Innanzi tutto, si precisa che qualunque operatore economico che decida di localizzare, anche mediante affidamento a terzi, l’attività di call center fuori dal territorio nazionale in un Paese non membro dell’Unione europea, deve darne comunicazione, almeno 30 giorni prima del trasferimento, alle seguenti amministrazioni: - Ministero del Lavoro nonché Ispettorato nazionale del lavoro; - Ministero dello Sviluppo Economico; - Garante per la protezione dei dati personali. La comunicazione dovrà contenere elementi informativi differenziati in ragione dell’Amministrazione destinataria della stessa. Per quanto riguarda la specifica comunicazione da effettuare al Ministero dello Sviluppo Economico, occorre indicare le numerazioni telefoniche messe a disposizione del pubblico e utilizzate per i servizi localizzati in un Paese non membro dell’UE. L’inosservanza dell’obbligo di cui sopra comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di € 150.000 per ciascuna comunicazione omessa o tardiva. Coloro che, antecedentemente alla data dell’1.1.2017 abbiano localizzato l’attività di call center, anche mediante affidamento a terzi, al di fuori del territorio nazionale e dell’UE devono procedere alle sopra menzionate comunicazioni entro il 2.3.2017. Per l’omessa o tardiva comunicazione si applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari a € 10.000 per ciascun giorno di ritardo. La normativa è intervenuta anche in tema di responsabilità solidale stabilendo che il soggetto che affida il servizio ad un call center esterno è responsabile in solido con il soggetto gestore del call center stesso. La contestazione della violazione, può essere notificata all’affidatario estero per il tramite del committente. Qualunque operatore che svolge o che si avvale di servizi di call center è tenuto a comunicare entro 10 giorni dalla richiesta del MISE, la localizzazione del call center destinatario della chiamata o dal quale origina la stessa. La violazione del predetto obbligo comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di € 50.000 per ogni violazione.