Il Ministero del lavoro ha diramato la circolare n. 31 del 30 novembre 2015, con la quale ha fornito indicazioni e chiarimenti operativi in merito alla nuova misura di sostegno al reddito riconosciuta, in deroga alla normativa vigente, in favore dei lavoratori del settore del call-center.
Il trattamento può essere richiesto soltanto dai soggetti giuridici qualificati come imprese e l’indennità deve essere corrisposta in favore di tutti i lavoratori appartenenti all’azienda. Per quanto riguarda i lavoratori beneficiari, la misura del trattamento, la contribuzione addizionale e quella figurativa, si rimanda alle disposizioni di cui al d.lgs. n. 148/2015.
L’indennità può essere richiesta quando la sospensione o la riduzione dell’attività lavorativa è determinata da una crisi aziendale. L’impresa deve presentare una specifica relazione tecnica, recante le motivazioni a supporto della propria critica situazione economico-finanziaria. Deve essere inoltre verificato il ridimensionamento o quantomeno la stabilità dell’organico aziendale nel biennio precedente e deve riscontrarsi, di norma, l’assenza di nuove assunzioni. L’azienda deve presentare un piano di risanamento che definisca gli interventi correttivi volti a fronteggiare la crisi e finalizzato a garantire la continuazione dell’attività e la salvaguardia, seppure parziale, dell’occupazione.
Nel caso in cui l’indennità sia corrisposta quando la crisi aziendale è conseguente ad un evento improvviso ed imprevisto, esterno alla gestione aziendale, l’impresa deve rappresentare l’imprevedibilità dell’evento che ha causato la crisi, la rapidità con la quale l’evento ha prodotto gli effetti negativi, la completa autonomia dell’evento rispetto alle politiche di gestione dell’azienda.
Possono fare ricorso al trattamento con causale di crisi aziendale le imprese che siano state ammesse ad una procedura concorsuale in cui sia stata disposta la continuazione dell’attività.
La circolare riepiloga anche il procedimento amministrativo per l’ammissione al trattamento:
-    l’azienda deve sottoscrivere un accordo in sede governativa presso la Direzione Generale della tutela delle condizioni di lavoro e delle relazioni industriali – Divisione VI e successivamente, entro tempi congrui, deve presentare la relativa domanda di concessione al trattamento alla Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e I.O. – Divisione III, via Fornovo 8 – 00192 Roma, a mezzo posta raccomandata A/R oppure con PEC all’indirizzo DGammortizzatorisociali.div3ec.lavoro.gov.it;
-    la domanda deve essere corredata dal verbale di accordo e dall’elenco nominativo dei lavoratori interessati dalle sospensioni o riduzioni di orario, deve contenere i dati dell’azienda, quelli relativi alle unità aziendali che fruiscono del trattamento, la causale di intervento per l’accesso con l’indicazione del programma di crisi ed il piano di risanamento, l’autodichiarazione del possesso dei necessari requisiti, il nominativo del referente della domanda con l’indicazione di un recapito telefonico e di un indirizzo e.mail (il fac-simile di domanda si trova sul sito del Ministero). Nella domanda si deve indicare se si opta per il pagamento anticipato da parte dell’Inps o quello diretto;
-    la domanda deve essere presentata contestualmente al Ministero del lavoro e alla DTL competente per territorio. La concessione dell’indennità avviene con decreto ministeriale, per l’intero periodo richiesto, adottato entro 90 giorni dalla presentazione della domanda, salvo eventuali sospensioni;
-    le DTL competenti per territorio, nei tre mesi antecedenti la conclusione dell’intervento, procedono alle verifiche finalizzate all’accertamento degli impegni aziendali. Ne può conseguire un riesame del decreto in caso di mancato svolgimento del programma presentato dall’azienda;
-    il programma, sentite le parti sindacali, può essere modificato nel corso del suo svolgimento.