Call center: il centralinista out bound è lavoratore autonomo
A cura della redazione
Il Ministero del lavoro, con la nota 03/12/2008 n.17286, rispondendo ad un quesito, ha precisato che nei call center, il lavoratore impiegato in attività out bound deve essere considerato lavoratore autonomo, anche se coordinato e continuativo ex art. 409, n.3, c.p.c., quando svolge la prestazione in autonomia.
La circolare 25/2008 chiarisce che non sono di per sé suscettibili di far disconoscere la natura autonoma del rapporto, a condizione che il collaboratore unilateralmente e discrezionalmente determini, senza necessità di preventiva autorizzazione o successiva giustificazione, la quantità di prestazione da eseguire e la collocazione temporale della stessa, gli elementi di seguito indicati: l'utilizzo esclusivo dei mezzi, materiali e strumenti del committente; l'utilizzo di sistemi di chiamata in automatico, che necessariamente forniscono indicazioni al sistema informativo del committente circa la presenza del collaboratore e che mettono in comunicazione il collaboratore resosi in quel momento disponibile con l'utente telefonico; lo svolgimento della prestazione all'interno di una struttura del committente, necessariamente soggetta a orario di apertura e di chiusura, pur non essendo il collaboratore vincolato al rispetto di quell'orario né a giustificare la non presenza nel luogo di svolgimento della prestazione; l'impegno del committente a corrispondere un compenso sulla base di una provvigione sui prodotti venduti dal collaboratore nell'ambito di una specifica campagna e le istruzioni di massima fornite dal committente al collaboratore nell'ambito del potere di coordinamento.
Sempre secondo il Ministero, là dove non sia presente l'elemento essenziale della subordinazione, anche i collaboratori che svolgono attività di promozione, vendita, sondaggi e campagne pubblicitarie in generale, sono considerati lavoratori autonomi.
Per quanto riguarda le istruzioni operative agli ispettori, il Ministero precisa che l'accertamento deve riguardare unicamente i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, e le associazioni in partecipazione con apporto di lavoro che non hanno formato oggetto di certificazione, a meno che non sia così palese l'incongruenza tra contratto certificato e concrete modalità di esecuzione della prestazione.
Infine per contrastare il fenomeno delle collaborazioni fittizie che mascherano rapporti di lavoro subordinato, il Ministero del lavoro precisa che non deve essere adottato il principio della presunzione della subordinazione, dato che lo stesso risulta in contrasto con il dettato del DLgs 276/2003 per alcune tipologie contrattuali, ma anche con il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui ogni attività umana suscettibile di valutazione economica può essere resa in forma autonoma o subordinata.
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