Call center in crisi: i trattamenti a sostegno del reddito possono andare oltre il 2019
A cura della redazione
Il Ministero del lavoro, con la circolare n. 8 del 16/04/2019, facendo seguito all’art. 26-sexies del DL 4/2019 (L. 26/2019) che ha previsto anche per il 2019 il finanziamento delle misure a sostegno del reddito a favore dei lavoratori del settore del call center, ha precisato che la relativa indennità può essere richiesta quando la sospensione o la riduzione dell’attività lavorativa è determinata da una crisi aziendale.
La crisi va valutata sulla base degli indicatori economico-finanziari complessivamente considerati e riguardanti il biennio precedente dai quali deve emergere un andamento a carattere involutivo. A tal fine l’impresa deve presentare un specifica relazione tecnica, recante le motivazioni a supporto della propria critica situazione economico-finanziaria.
Inoltre deve essere verificato, in via generale, il ridimensionamento o quantomeno la stabilità dell’organico aziendale nel biennio precedente e deve altresì riscontrarsi di norma, l’assenza di nuove assunzioni.
L’azienda deve anche presentare un piano di risanamento che, sul presupposto delle cause che hanno determinato la situazione di crisi aziendale, definisca gli interventi correttivi intrapresi o da intraprendere, volti a fronteggiare gli squilibri di natura produttiva, finanziaria o gestionale per ciascuna unità aziendale interessata dall’intervento. Il programma di risanamento deve essere finalizzato a garantire la continuazione dell’attività e la salvaguardia, seppur parziale, dell’occupazione. L’impresa, qualora durante il periodo di fruizione del trattamento o al termine dello stesso preveda esuberi strutturali, deve presentare un piano di gestione degli stessi.
L’indennità può essere concessa, altresì, quando la situazione di crisi aziendale sia conseguente ad un evento improvviso ed imprevisto, esterno alla gestione aziendale. In tal caso, l’impresa deve rappresentare l’imprevedibilità dell’evento che ha causato la crisi, la rapidità con la quale l’evento ha prodotto gli effetti negativi, la completa autonomia dell’evento rispetto alle politiche di gestione dell’azienda.
Possono fare ricorso al trattamento con causale di crisi aziendale le imprese che siano state ammesse ad una procedura concorsuale in cui sia stata disposta la continuazione dell’attività.
L’azienda che intende fruire del trattamento a sostegno del reddito deve sottoscrivere un accordo in sede governativa presso il Ministero del lavoro entro tempi congrui e deve presentare la relativa domanda di concessione a mezzo posta raccomandata AR oppure con posta elettronica certificata all’indirizzo DGammortizzatorisociali.div3@pec.lavoro.gov.it.
L’azienda deve indicare nella domanda anche se intende optare per il pagamento anticipato dell’indennità da parte dell’INPS oppure per il pagamento diretto da parte dell’azienda stessa.
Il Ministero precisa infine che in presenza di un accordo siglato nell'anno 2019, con inizio della sospensione o riduzione di orario sempre nel 2019, è possibile concedere il trattamento della durata di dodici mesi, superando il limite temporale del 31.12.2019.
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