Caldo estremo: ok alla Cigo anche sotto i 35° di temperatura reale
A cura della redazione
L’INPS ha pubblicato il messaggio n. 2999 del 28 luglio 2022, con cui ha fornito istruzioni operative per la corretta gestione delle richieste di CIGO con causale “eventi meteo” per le quali l’evento meteo sfavorevole è riferito alle temperature elevate.
Il messaggio ricorda innanzitutto che, come già indicato precedentemente con la circolare n. 139/2016, sono considerate temperature elevate che giustificano il ricorso alla CIGO quelle superiori a 35° centigradi. Come già chiarito con il messaggio n. 1856/2017, anche temperature inferiori a 35° centigradi possono determinare l’accoglimento della domanda di CIGO qualora entri in considerazione la valutazione non solo della temperatura rilevata dai bollettini meteo, ma anche quella c.d. “percepita”, che è più elevata di quella reale. Si pensi, ad esempio, alle giornate in cui si registra un elevato tasso di umidità che concorre significativamente a determinare una temperatura “percepita” superiore a quella reale.
Non solo, ma si deve tenere conto anche della tipologia di lavorazione in atto e delle modalità con le quali la stessa viene svolta. Da tale valutazione, infatti, può emergere la rilevanza della temperatura “percepita” rispetto a quella reale, con il conseguente accoglimento dell’istanza di CIGO anche per temperature reali inferiori alla predetta soglia. Ne sono esempio i lavori di stesura del manto stradale, i lavori di rifacimento di facciate e tetti di costruzioni, le lavorazioni all’aperto che richiedono indumenti di protezione e, in generale, tutte le fasi lavorative che avvengono in luoghi non proteggibili dal sole o che comportino l’utilizzo di materiali o macchinari particolarmente sensibili al forte calore. Inoltre, possono essere prese in considerazione anche le lavorazioni al chiuso allorché non possano beneficiare di sistemi di ventilazione o raffreddamento per circostanze imprevedibili e non imputabili al datore di lavoro.
Il datore di lavoro, nella domanda di CIGO e nella relazione tecnica, deve indicare le giornate di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa e specificare il tipo di lavorazione in atto nelle giornate medesime, nonché le cause, riconducibili all’eccessivo calore che hanno determinato detta sospensione/riduzione. Se tali elementi non sono stati forniti, viene avviato il supplemento istruttorio.
Il messaggio ricorda, inoltre, che la CIGO è riconoscibile in tutti i casi in cui il datore di lavoro, su indicazione del responsabile della sicurezza dell’azienda, dispone la sospensione/riduzione delle lavorazioni in quanto sussistono rischi o pericoli per la sicurezza e la salute dei lavoratori, purché le cause che hanno determinato detta sospensione/riduzione non siano imputabili al datore di lavoro stesso o ai lavoratori. Quindi, se le sospensioni/riduzioni disposte su indicazione del responsabile della sicurezza sono riconducibili alle temperature eccessive rilevate sul luogo di lavoro, la richiesta di CIGO è valutata positivamente. In tal caso è necessario che il datore di lavoro alleghi alla domanda l’attestazione del responsabile della sicurezza dell’azienda o ne autocertifichi il possesso, diversamente sarà il supplemento di istruttoria.
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