L'ENPALS, con la circolare 05/10/2007 n.14, ha reso noto che, conformandosi all'orientamento giurisprudenziale, in caso di rapporti di durata il calcolo dei contributi deve avvenire sulla base di un imponibile dato dal rapporto tra i compensi percepiti dal lavoratore e il numero di giornate di effettiva attività lavorativa.
In passato l'ENPALS aveva operato dividendo l'importo dei compensi corrisposti per il numero delle giornate ricomprese nel periodo di durata del contratto di lavoro fatti salvi i riposi settimanali e le festività nazionali godute.
Poichè su tale criterio è sorto un contenzioso che recentemente ha avuto un orientamento diverso, l'ENPALS al fine di evitare inutili ricorsi in giudizio si è adeguato alla Corte di Cassazione secondo cui la disciplina normativa deve essere interpretata nel senso che il divisore è quello pertinente i singoli giorni di effettiva prestazione lavorativa e non i giorni ricompresi nel periodo di durata temporale.