Rapporto di lavoro
Cabotaggio: punito chi circola senza la comunicazione preventiva nel veicolo
A cura della redazione
Il Ministero dell’Interno, con la circolare 300/A/5507/18/108/13/1 del 10 luglio 2018, ha fornito indicazioni agli organi di polizia stradale in materia di distacco dei lavoratori di conducenti in operazioni di cabotaggio.
Nel settore del trasporto stradale, la comunicazione preventiva di distacco prevista dal D.Lgs. 136/2016 deve essere fornita in caso di somministrazione transnazionale di manodopera e nell’ipotesi in cui l’impresa di autotrasporto stabilita in altro Stato UE impieghi propri dipendenti per svolgere, con i mezzi nella propria disponibilità, operazioni di cabotaggio in Italia.
Nel caso di cabotaggio stradale tal comunicazione preventiva ha durata trimestrale e, durante questo periodo, copre tutte le operazioni di trasporto effettuate dal conducente distaccato in territorio italiano per conto della stessa impresa di autotrasporto indicata nella medesima comunicazione.
Rispetto alle comunicazioni preventive richieste in altri settori, quella prevista per il settore del trasporto su strada, in aggiunta alle informazioni generali indicate, deve indicare, in lingua italiana, anche la paga oraria lorda in euro del conducente distaccato e le modalità di rimborso delle spese di viaggio, di vitto e di alloggio da questo sostenute.
Per quanto riguarda il cabotaggio, il modulo di comunicazione deve contenere, nella sezione relativa alla durata del distacco, l’indicazione della data della prima operazione di cabotaggio effettuata sul territorio italiano (data inizio distacco), nonché quella dell’ultima operazione di cabotaggio effettuata prima dell’uscita dal nostro territorio (data fine distacco).
Secondo le disposizioni dell’art. 10, c. 1-ter, del D.Lgs. 136/2016, in occasione di attività di autotrasporto effettuate da parte di imprese di autotrasporto straniere che impegnino conducenti distaccati o, comunque, in occasione di trasporti di cabotaggio, una copia della comunicazione preventiva di distacco comunicata al Ministero del Lavoro deve essere tenuta a bordo del veicolo ed essere esibita agli organi di polizia stradale, in caso di controllo su strada; un’altra copia della medesima comunicazione deve essere conservata dal referente designato in Italia dall’impresa estera distaccante.
Il successivo comma 1-quater del citato art. 10, prevede che, in occasione di un controllo su strada di veicoli di imprese di autotrasporto stabilite in altro Stato membro UE, che impegnano conducenti distaccati o che effettuano trasporti di cabotaggio, gli organi di polizia stradale, oltre alla presenza della comunicazione preventiva di cui sopra, verificano la presenza a bordo del mezzo anche della seguente documentazione:
- contratto di lavoro o altro documento contenente le informazioni di cui agli articoli 1 e 2 del D.Lgs. 152/1997;
- prospetti di paga del conducente.
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