Il Ministero dell’Interno, con la circolare 300/A/5507/18/108/13/1 del 10 luglio 2018, ha fornito indicazioni agli organi di polizia stradale in materia di distacco dei lavoratori di conducenti in operazioni di cabotaggio. Nel settore del trasporto stradale, la comunicazione preventiva di distacco prevista dal D.Lgs. 136/2016 deve essere fornita in caso di somministrazione transnazionale di manodopera e nell’ipotesi in cui l’impresa di autotrasporto stabilita in altro Stato UE impieghi propri dipendenti per svolgere, con i mezzi nella propria disponibilità, operazioni di cabotaggio in Italia. Nel caso di cabotaggio stradale tal comunicazione preventiva ha durata trimestrale e, durante questo periodo, copre tutte le operazioni di trasporto effettuate dal conducente distaccato in territorio italiano per conto della stessa impresa di autotrasporto indicata nella medesima comunicazione. Rispetto alle comunicazioni preventive richieste in altri settori, quella prevista per il settore del trasporto su strada, in aggiunta alle informazioni generali indicate, deve indicare, in lingua italiana, anche la paga oraria lorda in euro del conducente distaccato e le modalità di rimborso delle spese di viaggio, di vitto e di alloggio da questo sostenute. Per quanto riguarda il cabotaggio, il modulo di comunicazione deve contenere, nella sezione relativa alla durata del distacco, l’indicazione della data della prima operazione di cabotaggio effettuata sul territorio italiano (data inizio distacco), nonché quella dell’ultima operazione di cabotaggio effettuata prima dell’uscita dal nostro territorio (data fine distacco). Secondo le disposizioni dell’art. 10, c. 1-ter, del D.Lgs. 136/2016, in occasione di attività di autotrasporto effettuate da parte di imprese di autotrasporto straniere che impegnino conducenti distaccati o, comunque, in occasione di trasporti di cabotaggio, una copia della comunicazione preventiva di distacco comunicata al Ministero del Lavoro deve essere tenuta a bordo del veicolo ed essere esibita agli organi di polizia stradale, in caso di controllo su strada; un’altra copia della medesima comunicazione deve essere conservata dal referente designato in Italia dall’impresa estera distaccante. Il successivo comma 1-quater del citato art. 10, prevede che, in occasione di un controllo su strada di veicoli di imprese di autotrasporto stabilite in altro Stato membro UE, che impegnano conducenti distaccati o che effettuano trasporti di cabotaggio, gli organi di polizia stradale, oltre alla presenza della comunicazione preventiva di cui sopra, verificano la presenza a bordo del mezzo anche della seguente documentazione:
  • contratto di lavoro o altro documento contenente le informazioni di cui agli articoli 1 e 2 del D.Lgs. 152/1997;
  • prospetti di paga del conducente.
Tutti i documenti indicati devono essere redatti o tradotti in lingua italiana. L’art. 12, c. 1 -bis del D.Lgs. 136/2016 punisce con una sanzione amministrativa pecuniaria, il conducente di un veicolo che, in regime di distacco o di cabotaggio stradale, circola senza la comunicazione preventiva di distacco o senza avere con sé gli altri documenti indicati in precedenza. La stessa sanzione trova applicazione anche nei confronti di chiunque circola con una documentazione non conforme alle predette disposizioni, in particolare, quando i contenuti non siano corrispondenti a quelli imposti dalla normativa vigente o per il fatto che i documenti non siano stati redatti o tradotti in lingua italiana. La sanzione sopraindicata è applicata al conducente. Obbligato in solido per la violazione è il proprietario del veicolo con cui è effettuato il trasporto. L’art. 12, c. 1, del D.Lgs. 136/2016 punisce, con sanzione amministrativa pecuniaria, la violazione degli obblighi di comunicazione di cui all’art. 10, c. 1, dello stesso decreto. La sanzione si applica per ogni lavoratore interessato ed è posta a carico del datore di lavoro che, nei tempi e modi sopraindicati, non ha provveduto a comunicare al Ministero del Lavoro il distacco di lavoratori o l’effettuazione di operazioni di cabotaggio. Essendo tale illecito strettamente collegato a quello accertato sulla strada, relativo alla mancata esibizione della comunicazione, con cui in ogni caso concorre avendo diversa oggettività giuridica, l’accertamento della violazione di cui al suddetto art.10, c. 1-bis, deve essere sempre oggetto di segnalazione da parte dell’Ufficio di Polizia, al competente Ispettorato Territoriale del Lavoro per gli adempimenti successivi. L’accertamento e la contestazione della violazione di cui all’art. 12, c. 1-bis, diversamente da tutte le altre previste dal D.Lgs. 136/2016, compete agli organi di polizia stradale secondo le disposizioni del codice della strada. Per questa violazione, infatti, il Consiglio di Stato ha affermato che non trovano applicazione del disposizioni della L. 689/1981. Pertanto, per la violazione di cui sopra è ammesso il pagamento in misura ridotta di una somma pari al minimo edittale. Non essendo previste sanzioni accessorie riguardanti il titolo di guida del conducente, è ammesso il pagamento entro 5 giorni dalla contestazione o notificazione di una somma pari al 30% del minimo edittale, secondo quanto previsto dall’art. 202 CdS. Ricorrendo le circostanze previste dall’art. 203 CdS, il verbale di contestazione costituirà titolo esecutivo e l’illecito potrà essere estinto con il pagamento di una somma pari alla metà alla metà del massimo edittale più le spese di procedimento. Secondo le norme del codice della strada, il verbale di contestazione della violazione di cui all’art. 12, c. 1-bis, può essere oggetto di ricorso al Prefetto, ovvero di opposizione al Giudice di Pace del luogo in cui è stata accertata la violazione, secondo le procedure del titolo VI del Codice. Quando il veicolo con il quale è commessa la violazione di cui all’art. 10, c. 1-bis è immatricolato in un altro Stato, l’art. 12 c. 1-bis, del D.Lgs. 136/2016 prevede l’applicazione delle disposizioni dell’art. 207 CdS, con il fermo amministrativo del veicolo in caso di mancato pagamento della sanzione nelle mani dell’agente accertatore o di mancato versamento della cauzione. Anche per tale ipotesi, la somma da pagare è determinata secondo le disposizioni dell’art. 202 CdS. L’accertamento e la contestazione della violazione di cui all’art. 10, c. 1. del D.Lgs. 136/2016 rimane, invece, di competenza l’ITL territorialmente competente, nell’ambito dei controlli sull’impresa per la verifica delle violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale.