Confartigianato, sul proprio sito internet, ha sintetizzato le novità pubblicate dal Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, per il trasporto commerciale e non di linea, Taxi e NCC, relative alle nuove regole per il contenimento della diffusione del Covid-19 nel trasporto pubblico decorrenti dal 1° settembre fino al 31 dicembre 2021.

Più precisamente è previsto l’obbligo di esibire la certificazione verde e di misurare la temperatura (che deve essere inferiore a 37,5°) sui bus a lunga percorrenza che collegano almeno due regioni, con itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti e sugli autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente (ad esclusione di quelli impiegati in servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale).

Oltre a esibire il green pass, i viaggiatori dovranno autocertificare di non aver avuto contatti con malati di Covid negli ultimi due giorni e impegnarsi a comunicare al vettore e all’Autorità sanitaria l’insorgenza di sintomi riconducibili alla sindrome virale per il possibile tracciamento.

A bordo dell’autobus è obbligatorio anche indossare la mascherina, chirurgica o di livello di protezione superiore, utilizzabile massimo per quattro ore. La capienza massima degli automezzi non potrà superare l’80% dei posti consentiti.

Per i taxi e Ncc fino a 9 posti è raccomandato dotare le vetture di paratie divisorie tra le file di sedili. Il passeggero non può occupare il posto vicino al conducente.

Nelle vetture omologate per il trasporto fino a 5 persone non potranno essere trasportati sul sedile posteriore più di due passeggeri e in quelle omologate per il trasporto di sei o più persone non più di due passeggeri per ogni fila di sedili.

Le limitazioni non si applicano nel caso di persone che vivono nella stessa casa, nonché tra i congiunti e le persone che intrattengono rapporti interpersonali stabili (coniuge, parenti e affini in linea retta e collaterale non conviventi, ma con stabile frequentazione; persone che condividono abitualmente gli stessi luoghi). La sussistenza di questi requisiti può essere sempre autocertificata dall’interessato.