Sulla G. U. n. 186 del 10/08/2017, è stato pubblicato il Decreto 7/06/2017 n.122 con il quale il MISE ha attuato la disposizione sui servizi sostitutivi di mensa, contenuta nell’art. 144, c. 5 del D.lgs. 50/2016.

Come si ricorderà quest’ultimo provvedimento, intervenuto in materia di appalti, aveva delegato al Ministero dello Sviluppo economico il compito di individuare gli esercizi preso i quali può essere erogato il servizio sostitutivo di mensa reso a mezzo dei buoni pasto, le caratteristiche che devono avere i c.d. ticket e il contenuto degli accordi stipulati tra le società di emissione dei buoni pasto e i titolari degli esercizi convenzionabili.

Secondo il Mise i soggetti che possono erogare il servizio sostitutivo di mensa e quindi accettare i buoni pasto in luogo del pagamento in denaro per fruire dell’esenzione fiscale prevista dal art.51, c.2, lett. c) del TUIR, sono coloro che esercitano le seguenti attività:

  • Somministrazione di alimenti e bevande (L. 287/1991)
  • Mensa aziendale e interaziendale
  • Vendita al dettaglio dei prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare (DLgs 114/1998)
  • Vendita al dettaglio nei locali nei locali di produzione e nei locali attigui dei prodotti alimentari (con iscrizione all’Albo ex Lege 443/1985)
  • Vendita al dettaglio e vendita per il consumo sul posto dei prodotti provenienti dai propri fondi effettuata dagli imprenditori agricoli, dai coltivatori diretti e dalle società semplici esercenti attività agricola
  • Agriturismo
  • Ittiturismo
  • Vendita al dettaglio di prodotti alimentari, anche trasformati, nei locali adiacenti a quelli di produzione nel caso di soggetti esercenti l’attività di produzione industriale.

Per quanto invece riguarda le caratteristiche che devono avere i buoni pasto, il decreto prevede che questi ultimi consentono al titolare di ricevere un servizio sostitutivo della mensa di importo pari al valore facciale del buono stesso.

Inoltre consentono all’esercizio convenzionato di provare l’avvenuta prestazione nei confronti della società di emissione.

I buoni possono essere utilizzati dai lavoratori subordinati sia a tempo pieno che part time e anche se l’orario di lavoro non prevede una pausa pranzo e da coloro che hanno instaurato con il cliente un rapporto di collaborazione.

I ticket non sono cedibili, né cumulabili oltre il limite di 8 buoni, né commercializzabili o convertibili in denaro e possono essere utilizzati solo dal titolare e per l’intero valore facciale.

Se si ricorre al buono pasto cartaceo, è necessario che sullo stesso sia riportato: il codice fiscale o la ragione sociale del datore di lavoro, il codice fiscale e la ragione sociale della società emittente, il valore facciale espresso in valuta corrente, il termine temporale di utilizzo e lo spazio riservato all’apposizione della data di utilizzo, della firma del titolare e del timbro dell’esercizio convenzionato presso il quale il buono viene utilizzato.

In caso di buono pasto in formato elettronico, l’obbligo di forma del titolare è assolto associando un numero o un codice identificativo riconducibile al titolare stesso.