Il DL 4/2002 ha stabilito che i contributi dovuti e non corrisposti e sospesi a seguito dell'emergenza BSE, devono essere versati in 50 rate mensili senza aggravio di somme aggiuntive a decorrere dal 1° gennaio 2003. I soggetti interessati sono le aziende zootecniche e cooperative di allevamento di bovini. I contributi sospesi sono quelli che hanno scadenza nel periodo 15/02/2001 - 15 dicembre 2001. Rimangono esclusi dalla sospensione la presentazione delle dichiarazioni trimestrali (mod. DMAG) e annuali (mod. ACC1/CFPC) nonché le eventuali denunce di variazione dei lavoratori autonomi. L'INPS provvederà a riscontrare il possesso dei requisiti necessari alla sospensione dei contributi e alla relativa rateizzazione delle somme dovute, senza aggravio di sanzioni, interessi di dilazione o altri oneri. Se dall'istruttoria risulta che i dati relativi all'accertamento dei requisiti risultano incompleti, le aziende saranno inviate a compilare il modello BSE/AGR in cui dovranno essere indicati i dati anagrafici, il centro aziendale, i dati aziendali, i dati allevamenti e la dichiarazione. Invece, la rateizzazione dei contributi sospesi a seguito dell'influenza catarrale dei ruminanti (Blue tongue) decorrerà invece dal 1° gennaio 2004. Le somme saranno recuperate dall'Istituto previdenziale in 100 rate. I territori interessati dalla rateizzazione sono alcune Province e Comuni delle seguenti regioni: Sicilia, Calabria, Basilicata, Puglia, Campania, Sardegna, Lazio e Toscana. Si ricorda che la sospensione del pagamento dei contributi, compresa la quota a carico dei lavoratori dipendenti, riguarda quelli che hanno scadenza legale di versamento nel periodo 15/02/2001 - 31/12/2002. Rimangono esclusi dalla sospensione la presentazione delle dichiarazioni trimestrali (mod. DMAG) e annuali (mod. ACC1/CFPC) nonché le eventuali denunce di variazione dei lavoratori autonomi (Circolare INPS 08/02/2002 n.35).