L’INPS, con la circolare n. 98 dell’8 luglio 2021, ha fornito nuove indicazioni per la gestione degli aspetti normativi e contributivi della Brexit, con particolare riferimento agli ammortizzatori sociali.

Si premette che il quadro normativo di riferimento è così delineato:

  • L’accordo di recesso (WA), che prevede un periodo di transizione conclusosi a fine 2020 durante il quale hanno trovato ancora applicazione i regolamenti (CE) n. 883/2004 e 987/2009, continua a tutelare i soggetti che rientrano nel suo campo di applicazione anche dopo il 31.12.2020 (cittadini dell'UE residenti in UK entro il 31 dicembre 2020 e cittadini britannici residenti in uno Stato membro entro la medesima data).
  • L’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione (TCA) e il protocollo sul coordinamento della sicurezza sociale (PSSC), che di esso fa parte, si applicano di regola alle fattispecie non coperte dal WA. Il TCA costituisce infatti la base giuridica su cui si fonderanno i futuri rapporti tra UE e UK.

L’istituto conferma le indicazioni in materia di totalizzazione dei periodi già fornite con la precedente circolare n. 53/2021 e chiarisce dettagliatamente l’ambito di applicazione soggettivo del TCA e del PSSC.

Quanto alle prestazioni di disoccupazione, la circolare ricorda che l’articolo SSC.57 del PSSC stabilisce che se il calcolo delle prestazioni di disoccupazione si basa sull'importo della retribuzione o del reddito professionale anteriore della persona interessata, lo Stato competente tiene conto della retribuzione o del reddito professionale da essa percepito esclusivamente sulla base dell'ultima attività subordinata o autonoma esercitata in base alla legislazione dello Stato competente. Se la legislazione applicata dallo Stato competente prevede un periodo di riferimento determinato per stabilire la retribuzione o il reddito professionale utilizzato per calcolare l'importo della prestazione e la persona interessata era soggetta alla legislazione di un altro Stato per l'intero periodo di riferimento o per parte di esso, lo Stato competente prende in considerazione solo la retribuzione o il reddito professionale percepito per l'ultima attività subordinata o autonoma esercitata in base a tale legislazione.

Per quanto riguarda le prestazioni familiari, materia esclusa dall’ambito di applicazione del PSSC, da quando quest’ultimo entrerà in vigore nei rapporti tra Italia e UK troverà applicazione la normativa nazionale e quindi, per l’Italia, si applicheranno le disposizioni previste in relazioni ai Paesi terzi che non hanno stipulato con l’Italia convenzioni o Accordi bilaterali in materia di prestazioni familiari (art. 2, co. 6-bis, DL 69/1988: non fanno parte del nucleo familiare di riferimento per gli ANF il coniuge ed i figli ed equiparati di cittadino straniero che non abbiano la residenza nel territorio della Repubblica, salvo che dallo Stato di cui lo straniero è cittadino sia riservato un trattamento di reciprocità nei confronti dei cittadini italiani ovvero sia stata stipulata convenzione internazionale in materia di trattamenti di famiglia). Rimane però ferma l’applicazione del WA ai soggetti che rientrano nel suo campo di applicazione anche dopo il 31.12.2020.

Per il riconoscimento del diritto alle prestazioni di malattia, maternità e paternità in denaro, l’Istituto precisa che sarà possibile totalizzare i peridi assicurativi derivanti dall’attività lavorativa svolta nel Regno Unito con periodi assicurativi maturati in Italia, sia per i destinatari del WA che per i destinatari del PSSC.