Sulla G.U. n. 1 del 25-3-2019 è stato pubblicato il Decreto Legge 25 marzo 2019, n. 22 con la quale l’Italia intende adottare le prime misure urgenti al fine di assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonché tutela della salute e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest'ultimo dall'Unione europea.

In particolare l’art. 14 regolamenta le modalità di permanenza, sul territorio nazionale, dei cittadini del Regno Unito e dei loro familiari anche stranieri, preservando i diritti acquisiti nel corso della loro pregressa e continuativa residenza in Italia da almeno un quinquennio, alla data del recesso del Regno Unito dall’UE.

Nel dettaglio la norma prevede il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi dell’articolo 9 del T.U. immigrazione ai cittadini del Regno Unito e ai loro familiari in possesso del requisito della residenza quinquennale alla data del recesso del Regno Unito dall’UE.

La richiesta del titolo di soggiorno potrà essere presentata previo assolvimento del pagamento del contributo di soggiorno, previsto dall’articolo 5, comma 2-ter, del TU, pari a 100,00 euro a cui si aggiungono 30,46 euro per il tesserino elettronico.

Il conferimento del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo consente al titolare di usufruire di un trattamento analogo a quello riconosciuto al cittadino italiano e di mantenere i diritti già riconosciuti.

Invece, a coloro che risultano regolarmente iscritti in anagrafe o soggiornanti in Italia alla data del recesso del Regno Unito dall’UE da più di tre mesi ma da meno di cinque anni si prevede un «regime transitorio di favore», ricorrendo all’articolo 13 della direttiva 109/2003/CE, che, nel rispetto delle esigenze di sicurezza, consente agli Stati di membri di rilasciare permessi di soggiorno permanenti o di validità limitata a condizioni più favorevoli, fermo restando che tali permessi non conferiscono il diritto di stabilirsi in altri Stati membri come consentito ai titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.

A tal fine è previsto il rilascio di un nuovo permesso di soggiorno elettronico denominato «per residenza», valido cinque anni, rinnovabili alla scadenza, e che, in via straordinaria, consente al possessore la fruizione, in Italia, dei medesimi diritti riconosciuti dalle autorità italiane ai titolari dello status di soggiornante di lungo periodo (conferito ai sensi del richiamato articolo 9 del TU immigrazione), nonché di continuare a godere di prerogative di cui beneficiava, nel nostro Paese, in considerazione della precedente condizione di cittadino dell’Unione europea.

In particolare, il titolo consente a tali soggetti di: fare ingresso nel territorio nazionale in esenzione di visto e circolare liberamente sul territorio nazionale; svolgere nel territorio dello Stato ogni attività lavorativa subordinata o autonoma salvo quelle che la legge espressamente riserva al cittadino o vieta allo straniero; usufruire delle prestazioni di assistenza sociale, di previdenza sociale, di quelle relative ad erogazioni in materia sanitaria, scolastica e sociale, di quelle relative all’accesso a beni e servizi a disposizione del pubblico, compreso l’accesso alla procedura per l’ottenimento di alloggi di edilizia residenziale pubblica, salvo che sia diversamente disposto e sempre che sia dimostrata l’effettiva residenza dello straniero sul territorio nazionale; partecipare alla vita pubblica locale, con le forme e nei limiti previsti dalla vigente normativa.

I titolari del nuovo permesso di soggiorno per residenza, trascorsi 5 anni, potranno richiedere il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.

A decorrere dal 1° gennaio 2021, le carte di soggiorno in possesso ai familiari del cittadino del Regno Unito aventi la cittadinanza in un Paese extraUE cessano di avere validità e non potranno più essere esibite quale documento attestante il regolare soggiorno. La violazione di questa disposizione è punita con l’arresto fino ad un anno e con l’ammenda fino ad euro 2.000.

La medesima sanzione trova applicazione anche nei confronti dei cittadini del Regno Unito che entro il  31  dicembre 2020 non hanno chiesto al Questore della  provincia  in  cui  dimorano  il rilascio del citato permesso di soggiorno per residenza.

Il nuovo permesso di soggiorno per residenza e le altre disposizioni sul soggiorno troveranno applicazione soltanto in caso di recesso del Regno Unito dall'Unione europea in assenza di accordo e dalla data in cui avverrà l'effettivo recesso.