L'INPS, con la circolare n. 154 del 18 ottobre 2021, ha reso noto che i cittadini britannici che soggiornavano in Italia prima del termine del periodo di transizione, fissato al 31 dicembre 2020 dall’Accordo sul recesso del Regno Unito e Irlanda del Nord dall’Unione Europea, sono equiparati ai cittadini dell’UE e quindi mantengono il diritto di fruire delle prestazioni erogate dall’INPS, tra le quali l’assegno di natalità, il reddito di cittadinanza e l’assegno sociale.

Come si ricorderà il Regno Unito ha negoziato con l’Unione europea un accordo sulle modalità del recesso, al fine di garantire la protezione sociale reciproca dei cittadini dell’Unione europea e del Regno Unito, nonché dei relativi familiari (Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, c.d. Withdrawal Agreement o WA, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 29 del 31 gennaio 2020).

L’obiettivo dell’accordo è anche la tutela, senza soluzione di continuità, dei diritti acquisiti in materia di sicurezza sociale.

A tal fine, secondo l’Istituto previdenziale, devono considerarsi equiparati ai cittadini dell’Unione europea i cittadini del Regno Unito residenti in Italia entro il 31 dicembre 2020, i quali mantengono i diritti connessi al soggiorno legale nel nostro territorio anche per il periodo successivo a tale data, ai fini dell’accesso alle prestazioni di assistenza sociale o al mantenimento delle prestazioni già in godimento.

A titolo esemplificativo, dette prestazioni, di cui può aver diritto il cittadino britannico, consistono in: assegno di natalità, bonus asilo nido e contributo per l’introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione, premio alla nascita, assegno temporaneo.

Il diritto si estende anche all’assegno sociale, alle prestazioni di invalidità civile (invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità) e a quelle di inclusione sociale e contrasto alla povertà (reddito di cittadinanza, pensione di cittadinanza, reddito di emergenza, reddito di libertà).

Secondo l’INPS se i cittadini britannici risultano essere residenti in Italia prima del 31 dicembre 2020, avranno diritto alle citate prestazioni senza dover esibire ulteriori titoli di soggiorno diversi da quelli già posseduti a tale data (es: carta d’identità).

Invece, se la residenza in Italia ha avuto luogo dopo il 31 dicembre 2020, per fruire delle prestazioni di cui sopra è necessario che il cittadino britannico sia in possesso di un documento di soggiorno per soggetti extracomunitari, oltre a sussistere tutti gli altri requisiti previsti dalla legge italiana per ciascuna di esse.

La circolare INPS ricorda, infine, che a partire dal 1° gennaio 2021, i cittadini britannici che risultano residenti in Italia alla data del 31 dicembre 2020, possono richiedere presso la Questura di residenza un documento di soggiorno in formato digitale. Tale documento rappresenta un diritto per i cittadini del Regno Unito, se ricorrono alcune condizioni, e non un obbligo.

I diritti acquisiti prima del recesso dall’Unione europea sono, infatti, garantiti dall’Accordo sulle modalità di recesso e non dal possesso del suddetto documento, potendo i cittadini britannici dimostrare di essere legalmente residenti in Italia entro il 31 dicembre 2020 anche tramite altri validi documenti di riconoscimento di cui risultino titolari.