Braccianti agricoli: entro il 31 marzo la pubblicazione degli elenchi nominativi 2016
A cura della redazione
L’INPS, con la circolare 27/01/2017 n.16, ha reso noto che entro la fine del mese di marzo p.v. verranno pubblicati gli elenchi degli operai agricoli OTD, iscritti negli elenchi anagrafici dei Comuni colpiti da eventi eccezionali calamitosi o da avversità atmosferiche a cui spetta il beneficio previsto dall’art. 21, c.6 della L. 223/1991.
Più precisamente ai braccianti agricoli rimasti privi di occupazione in conseguenza degli eventi citati, spetta il beneficio consistente nel riconoscere le stesse giornate effettuate l'anno precedente rispetto a quello in cui si è verificato l'evento calamitoso. In sostanza al lavoratore vengono riconosciute le giornate mancanti, rispetto a quelle effettivamente svolte, fino al raggiungimento della quota dell'anno precedente.
Requisito per usufruire di questo beneficio è che i destinatari abbiano prestato, nell'anno in questione, almeno cinque giornate di lavoro.
Spetta alle Regioni accertare e delimitare i territori che hanno diritto alle provvidenze "compensative" e i territori, le produzioni e le strutture ammesse alla "assicurazione agevolata".
Per fruire di detta agevolazione i lavoratori nell’anno precedente devono aver fruito dei benefici di cui all’articolo 1, comma 3, del D.lgs. n.102/04 consistenti in:
- a) misure volte a incentivare la stipula di contratti assicurativi;
- b) interventi compensativi, esclusivamente nel caso di danni a produzioni, strutture e impianti produttivi non inseriti nel Piano assicurativo agricolo annuale, finalizzati alla ripresa economica e produttiva delle imprese agricole che hanno subito danni a causa di eventi particolari previsti dalla normativa comunitaria;
- c) interventi di ripristino delle infrastrutture connesse all'attività agricola, tra cui quelle irrigue e di bonifica, compatibilmente con le esigenze primarie delle imprese agricole e ricadere in aree dichiarate calamitate.
L’Istituto previdenziale precisa che, al fine della fruizione per l’anno 2016 del citato beneficio, il lavoratore deve essere stato occupato per almeno cinque giornate presso un’impresa agricola di cui all’articolo 2135 del codice civile.
Le aziende interessate dovranno trasmettere per via telematica la dichiarazione di calamità direttamente o avvalendosi degli intermediari abilitati.
Il beneficio si applica anche ai piccoli coloni e compartecipanti familiari. Questi devono però presentare all’INPS un’apposita istanza entro il 24 febbraio 2017.
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