L'INPS, con la circolare n. 1 del 5 gennaio 2012, ha riepilogato gli adempimenti per la compilazione degli elenchi nominativi dei braccianti agricoli valevoli per l'anno 2011.   
Il beneficio, per la fruizione del quale sono necessari gli adempimenti di cui sopra, consiste nel riconoscimento, ai fini previdenziali ed assistenziali, in aggiunta alle giornate di lavoro prestate, di un numero di giornate necessarie al raggiungimento di quelle lavorative effettivamente svolte alle dipendenze dei medesimi datori di lavoro nell'anno precedente a quello di fruizione dei benefici di cui all'articolo 1, comma 3 del D.Lgs. n. 102/04. Nell'anno 2011, il lavoratore deve essere stato occupato per almeno cinque giornate presso un'impresa agricola di cui all'articolo 2135 del codice civile.   
Si ricorda che le aziende, i cui lavoratori hanno diritto ai benefici, devono aver beneficiato degli interventi di cui all'articolo 1, comma 3 del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 102 e ricadere in area dichiarata calamitata, con i seguenti requisiti:    
- l'area calamitata deve essere delimitata ai sensi dell'articolo 1, comma 1079 delle legge 27 dicembre 2006, n. 296;   
- alla delimitazione delle aree calamitate provvedono le Regioni, attraverso proprie delibere/decreti;    
- le avversità atmosferiche devono essere ricomprese nel Piano assicurativo agricolo.       
Le aziende interessate dovranno dichiarare lo stato calamitoso trasmettendo per via telematica la dichiarazione di calamità direttamente o avvalendosi degli intermediari autorizzati.    
Per la concessione del beneficio ai piccoli coloni e compartecipanti familiari, i concedenti devono presentare istanza cartacea come da fac-simile allegato alla circolare 1/2012. La trasmissione telematica o cartacea dovrà avvenire entro la data del 31 gennaio 2012.