Botteghe e negozi: credito d’imposta anche per gli immobili pubblici
A cura della redazione

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 318 del 7 settembre 2020, ha chiarito che il credito di imposta previsto dall’art. 65 del D.L. 18/2020 (L. 27/2020) spetta anche nel caso in cui l’immobile concesso in locazione, classificato come C1, destinato alla vendita al dettaglio di articoli di pelletteria ed accessori, sia una bene pubblico ed il contratto sia stato stipulato nella forma di concessione.
Nel caso di specie, in particolare, a prescindere dalla qualificazione del contratto in essere con il Comune di XXXX, tenuto conto che la struttura contrattuale rappresentata presenta la medesima funzione economica del contratto locazione "tipico" (cfr. circ. 14/E del 2020), si ritiene che l'istante possa fruire del credito d'imposta pari al 60% dei canoni versati relativi di marzo 2020 previsti dal contratto di concessione stipulato col comune di XXXX (ferma restando la sussistenza degli ulteriori requisiti previsti per la fruizione del c.d. credito d'imposta per negozi e botteghe).
Allo scopo, si ricorda che il D.L. 18/2020 ("Cura Italia") prevede, all'art. 65, un credito d'imposta a favore dei soggetti esercenti attività di impresa, pari al 60% delle spese sostenute a marzo 2020 per canoni di locazione purché relativi ad immobili rientranti nella categoria catastale C/1. Per poter beneficiare del credito d'imposta il locatario deve:
- essere titolare di un'attività economica, di vendita di beni e servizi al pubblico, oggetto di sospensione in quanto non rientrante tra quelle identificate come essenziali;
- essere intestatario di un contratto di locazione di immobile rientrante nella categoria catastale C/1.
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