Bonus SUD: in attesa del modulo INPS rileva l’ordine cronologico di decorrenza dell’assunzione
A cura della redazione
L’ANPAL, sul proprio sito internet, ha pubblicato il decreto 2/01/2018 n.2 che disciplina l’incentivo riconosciuto ai datori di lavoro privati che assumono a tempo indeterminato, a anche a scopo di somministrazione, o con contratto di apprendistato professionalizzante, giovani la cui sede di lavoro è ubicata in una delle Regioni meno sviluppate, quali la Basilicata, la Calabria, la Campania, la Puglia e la Sicilia oppure in Abruzzo, Molise o Sardegna, indipendentemente dalla residenza del lavoratore (c.d. Bonus SUD).
I giovani che riconoscono l’incentivo sono i lavoratori con età compresa tra i 16 ed i 34 anni e quelli con 35 anni e oltre purché privi di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi.
Il requisito fondamentale che deve essere soddisfatto è che detti giovani non devono aver avuto un rapporto di lavoro negli ultimi sei mesi con il medesimo datore di lavoro.
Se il lavoratore viene spostato per lavoro in un’altra Regione, diversa da quelle per le quali spetta l’incentivo, lo sgravio non spetta a partire dal mese di paga successivo a quello del trasferimento.
L’incentivo, pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e dei contributi INAIL, è riconosciuto per un periodo di 12 mesi a partire dalla data di assunzione, nel limite massimo di 8.060 euro su base annua, anche in caso di lavoro part time (in questo caso è proporzionalmente ridotto), di trasformazione a tempo indeterminato di un contratto a termine e per il socio di cooperativa, se assunto con contratto di lavoro subordinato.
Il beneficio, che deve essere fruito entro il 29 febbraio 2020 e deve rispettare la regola de minimis, invece non è concesso per i contratti di lavoro domestico, occasionale o intermittente.
E’ possibile beneficiare dell’esonero contributivo anche in deroga alla regola de minimis purchè l’assunzione comporti un incremento occupazionale netto (da intendersi quale aumento netto del numero di dispendenti di un datore di lavoro rispetto alla media dei 12 mesi precedenti l’assunzione, da mantenersi per tutto il periodo agevolato dell’assunzione.
Quest’ultimo requisito non è richiesto se il posto o i posti occupati sono resi vacanti a seguito di dimissioni, volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti di età, riduzione volontaria dell’orario di lavoro o licenziamento per giusta causa e non in seguito a licenziamenti per riduzione del personale.
Per i lavoratori con età compresa tra i 25 ed i 34 anni, l’incentivo può essere fruito oltre i limite del de minimis solo quando ricorre una delle seguenti condizioni (in aggiunta all’incremento occupazionale netto):
- il lavoratore è privo di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
- il lavoratore non è in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di una qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale;
- il lavoratore ha completato la formazione a tempo pieno da non più di 2 anni e non ha ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;
- il lavoratore è assunto in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna superiore almeno del 25% rispetto alla disparità media.
L’incentivo è cumulabile con il Bonus giovani purchè venga rispettato il limite complessivo di 8.060 euro su base annua; mentre non è cumulabile con altri incentivi all’assunzione di natura economica o contributiva.
I datori di lavoro interessati devono inoltrare apposita istanza preliminare di ammissione all’INPS per via telematica indicando i dati relativi all’assunzione effettuato o che intendono effettuare.
In attesa della circolare INPS che definirà le modalità operative e la messa on line del modulo telematico il beneficio vien autorizzato in base all’ordine cronologico di decorrenza dell’assunzione.
Invece quando la procedura sarà a regime il beneficio sarà autorizzato secondo l’ordine cronologico di presentazione dell’istanza preliminare.
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