Bonus ricercatori: occorre un collegamento tra il rientro in Italia e l’inizio dell’attività
A cura della redazione

L’Agenzia delle entrate, con la risposta all’interpello n. 33 dell’11 ottobre 2018, ha precisato che l’attività svolta alle dipendenze di un istituto di ricerca italiano presuppone, per la fruizione dell’agevolazione di cui all’art. 44 del DL 78/2010, che il dipendente risulti fiscalmente residente in Italia e che sia ravvisabile un collegamento fra il rientro nel territorio italiano e l’inizio dell’attività di docenza o di ricerca.
Secondo l’Agenzia il collegamento tra l’ingresso in Italia e lo svolgimento dell’attività di docenza e ricerca produttiva del reddito agevolato può ritenersi sussistente sia nel caso in cui il docente o il ricercatore abbia iniziato a svolgere l’attività prima di trasferire la residenza sia nel caso in cui abbia trasferito la residenza in Italia ed abbia poi iniziato a svolgere l’attività.
A tal fine l’attività lavorativa si considera iniziata, se trattasi di lavoro dipendente, alla data da cui decorrono l’obbligo della prestazione lavorativa e l’obbligo della remunerazione, indipendentemente dalla natura del tempo indeterminato o determinato del rapporto stesso.
In sintesi, per fruire dell’agevolazione il rientro in Italia per lo svolgimento dell’attività di docenza e ricerca deve necessariamente essere seguito dall’acquisizione della residenza fiscale. In caso contrario, l’incentivo non può essere riconosciuto.
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