Bonus quarto figlio: il primo importo sarà liquidato a luglio 2016
A cura della redazione

L’Inps, con la circolare n. 70 del 29 aprile 2016, ha fornito le istruzioni per la fruizione del bonus quarto figlio. Si ricorda che l’art. 1, co. 130, della L. n. 190/2014 ha previsto per l’anno 2015, nel limite di 45 milioni di euro, il riconoscimento di buoni per l’acquisto di beni e servizi a favore dei nuclei familiari con un numero di figli minori pari o superiore a quattro, in possesso di una situazione economica corrispondente ad un valore dell’ISEE non superiore a 8.500 euro all’anno.
Come stabilito dal D.P.C.M. 24 settembre 2015, il beneficio è riconosciuto ai nuclei familiari già beneficiari, relativamente all’annualità 2015, dell’assegno per i tre figli minori di cui all’art. 65 della L. n. 448/1998.
L’interessato non dovrà consegnare alcuna domanda, essendo sufficiente la presentazione della concessione dell’assegno 2015 per i tre figli minori. L’importo del bonus è pari a 500 euro e sarà corrisposto al beneficiario dell’assegno in corrispondenza del primo accredito utile. Il primo importo del bonus sarà liquidato a luglio 2016. Se il quarto figlio è nato nel corso del 2015, il beneficio sarà concesso per i mesi nei quali il requisito risulti soddisfatto, considerando l’eventuale frazione di mese come intero. Il bonus spetta solo se entro il 31 maggio 2016 risulti già presentata una DSU con quattro minorenni e dalla quale risulti un ISEE non superiore ad euro 8.500 annui.
Il beneficio non concorre alla formazione del reddito complessivo di cui all’art. 8 del TUIR ed è escluso dalla base imponibile si sensi dell’art. 3, co. 3 lett. d) del TUIR.
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