Sulla GU n.267/2024 è stato pubblicato il DL n. 167  del 14 novembre 2024, che modifica l’art. 2-bis del DL 113/2024 (L. 143/2024) dedicato al c.d. Bonus Natale, sopprimendo la condizione che anche il coniuge del lavoratore richiedente sia fiscalmente a carico.

Più precisamente viene sostituita integralmente la condizione prevista alla lettera b) del c.1 dell’art. 2-bis sopra citato, prevedendo solo che il lavoratore abbia almeno un figlio, anche se fuori dal matrimonio, riconosciuto, adottivo o affidato, che sia fiscalmente a carico (art. 12, c. 2 del TUIR).

Di conseguenza è stata soppressa anche la parte finale della lettera b), in quanto superflua, che prevedeva che il lavoratore, in alternativa ad avere coniuge e almeno un figlio a carico, dovesse avere almeno un figlio a carico, essendo l’unica condizione rimasta.

Il DL 167/2024 ha inserito un nuovo comma all’impianto normativo disciplinante il Bonus Natale. Si tratta del comma 2-bis secondo cui l’indennità (di 100 euro) non spetta al lavoratore dipendente coniugato o convivente il cui coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, o convivente sia beneficiario della stessa indennità.

In sostanza se è stato chiesto il Bonus Natale da un lavoratore, il suo coniuge (o convivente) non può avanzare la stessa richiesta, salvo che non sia legalmente ed effettivamente separato (sempreche il figlio sia a carico fiscalmente di entrambi).

Riguardo alla dichiarazione che il lavoratore deve presentare al datore di lavoro per fruire dell’indennità (comma 4 dell’art. 2-bis del DL 113/2024), viene previsto che il richiedente indichi, il codice fiscale del coniuge o del convivente e dei figli.

Infine, l’ultima modifica riguarda la situazione in cui l’indennità viene richiesta in sede di dichiarazione dei redditi e non a mezzo del sostituto d’imposta. Si tratta più che altro di una precisazione. Infatti, il legislatore ha sostituito la parola contribuente con lavoratore beneficiario.