L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 35 del 26 giugno 2020, ha istituito i codici tributo per l’utilizzo in compensazione da parte dei sostituti d’imposta, tramite i modelli F24 e F24 “enti pubblici” (F24 EP), del credito maturato per effetto dell’erogazione del trattamento integrativo ai lavoratori dipendenti e assimilati, ai sensi dell’art. 1, c. 4, del D.L. 3/2020 (L. 21/2020).

Il citato art. 1 prevede il riconoscimento ai lavoratori dipendenti e assimilati di una somma a titolo di trattamento integrativo, che non concorre alla formazione del reddito, di importo pari a 600 euro per l’anno 2020 e a 1.200 euro a decorrere dall’anno 2021, alle condizioni indicate dallo stesso art. 1 e dall’art. 128 del D.L. 34/2020.

Per consentire ai sostituti d’imposta di utilizzare in compensazione il suddetto credito, sono istituiti i seguenti codici tributo dei modelli F24 e F24 “enti pubblici” (F24 EP).

Per il modello F24: “1701” denominato “Credito maturato dai sostituti d’imposta per l’erogazione del trattamento integrativo - articolo 1, comma 4, del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3”.

Per il modello F24 “enti pubblici” (F24 EP): “170E” denominato “Credito maturato dai sostituti d’imposta per l’erogazione del trattamento integrativo - articolo 1, comma 4, del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3”.