L’Inpgi, con un comunicato del 2 luglio 2014, ha precisato che il beneficio fiscale di cui al DL 66/2014 (L. 89/2014) spetta anche ai giornalisti.
L’importo del bonus in esame ammonta a 640,00 euro annui (80,00 euro netti al mese) e sarà erogato, a decorrere da maggio 2014, soltanto nel caso in cui il rapporto di lavoro o il trattamento di disoccupazione/cigs abbia avuto una durata non inferiore all’intero anno. In caso di durata inferiore, invece, l’ammontare del bonus sarà riparametrato in funzione dell’effettiva durata del rapporto o del trattamento.
Tale bonus sarà riconosciuto anche ai giornalisti che abbiano percepito, nell’anno 2014, un reddito complessivamente inferiore a 26.000,00 euro, compreso il trattamento di cigs e/o disoccupazione ma con esclusione del reddito derivante dalla prima casa.
Il bonus non sarà invece riconosciuto ai giornalisti incapienti il cui reddito da lavoro dipendente o assimilato – incluso il trattamento di disoccupazione e cassa integrazione – risulti inferiore a euro 8.145,32, poiché in tale fattispecie non sussistono le condizioni per ottenere il credito d’imposta.
L’Inpgi, nell’interesse di tutti gli iscritti e per una corretta determinazione del bonus, ha messo a disposizione presso tutti gli Uffici di corrispondenza regionali, un modello di dichiarazione finalizzato alla determinazione dei redditi presunti per il 2014, anche al fine di evitare successivi recuperi.
Qualora l’iscritto interessato non provveda a dare comunicazione all’Inpgi della propria situazione reddituale, l’Istituto provvederà alla gestione del bonus sulla base dei soli dati reddituali disponibili.
Il bonus sarà erogato agli aventi diritto non appena completate le procedure tecnico informatiche necessarie alla gestione del nuovo istituto.