Bonus 'IoLavoro 2020': le istruzioni operative per fare la domanda per ottenere l'incentivo
A cura della redazione
Anpal-servizi, facendo seguito alla circolare INPS 124/2020 ha riepilogato le indicazioni operative per fruire dell’incentivo IoLavoro relativo alle assunzioni effettuate nell’anno 2020 regolamentato dal Decreto direttoriale n. 52 del 2020 dell’Anpal, attuativo del comma 247 art 1 della Legge di Bilancio 2019.
Come si ricorderà il Bonus 'IoLavoro' consiste in un’agevolazione contributiva prevista per le assunzioni di nuovo personale a tempo indeterminato, incluse anche le conversioni di rapporti a termine, di soggetti in condizione di disoccupazione, cioè di quelle persone senza impiego che dichiarano la propria immediata disponibilità ad un nuovo impiego e alla partecipazione a iniziative di politica attiva del lavoro, sempre in accordo con il Centro per l’impiego di riferimento.
L’incentivo vale per tutte le assunzioni a tempo indeterminato avvenute dal 1 gennaio al 31 dicembre 2020. La circolare Inps di fine ottobre integra le norme previste per il bonus IoLavoro con una serie di informazioni di orientamento circa la gestione degli adempimenti previdenziali, connessi all’applicazione dell’esonero contributivo.
Riguardo ai requisiti relativi all’età del neo-assunto, viene specificato che se il lavoratore, alla data di assunzione, ha un’età compresa tra i 16 e i 24 anni (intesi come 24 anni e 364 giorni), ai fini dell’accesso al beneficio è sufficiente che lo stesso risulti disoccupato; mentre se il lavoratore al momento dell’assunzione incentivata ha già compiuto 25 anni di età, oltre ad essere disoccupato, deve risultare privo di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, secondo la definizione di “lavoratori svantaggiati”.
Ma la persona che si intende assumere, non deve aver avuto un precedente contratto e rapporto lavorativo con lo stesso datore di lavoro, negli ultimi 6 mesi, a meno che il rapporto di lavoro a tempo determinato sia stabilizzato in un rapporto a tempo indeterminato. Il bonus vale anche per persone con un reddito inferiore a 8.145 euro se lavoratori subordinati o a 4.800 euro se lavoratori autonomi.
Sono quindi incentivabili le assunzioni e le trasformazioni dei rapporti di lavoro: con somministrazione, a tempo indeterminato, di apprendistato professionalizzante, dipendente, previsti come attuazione del vincolo associativo con una cooperativa di lavoro.
Al contrario, ci sono rapporti di lavoro che non sono coperti da questa agevolazione contributiva, come: le assunzioni con contratto intermittente, le assunzioni con contratto di lavoro domestico; i contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, ma anche in contratti di apprendistato di alta formazione e di ricerca, il lavoro occasionale.
Il bonus IoLavoro può essere assegnato sia per i contratti a tempo parziale, sia per quelli a tempo pieno, ma in relazione al singolo lavoratore, può essere riconosciuto soltanto per un rapporto.
L’incentivo è riconosciuto in tutta Italia con delle differenze territoriali in materia di stanziamenti. Il bonus è applicato, indipendentemente dalla località di residenza del lavoratore: per le Regioni meno sviluppate, ovvero Calabria, Campania, Basilicata, Sicilia e Puglia, è previsto stanziamento complessivo pari a 234 milioni di euro, per le Regioni più sviluppate, ovvero Lazio, Valle d’Aosta, Lombardia, Liguria, Emilia Romagna, Veneto, Piemonte, Friuli Venezia Giulia, Provincia autonoma di Trento, Provincia autonoma di Bolzano, Toscana, Umbria, Marche, è previsto uno stanziamento complessivo pari a 12.400.000 di euro, per le Regioni in transizione: Molise, Sardegna e Abruzzo, è previsto uno stanziamento corrispondente a 83.000.000 di euro, sebbene le risorse siano destinate anche alle Regioni meno sviluppate.
L’agevolazione in questione è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro che se ne avvale, con esclusione dei premi e contributi spettanti all’INAIL, per un importo totale di 8.060 euro su base annua, che deve essere riparametrato e applicato su base mensile per 12 mensilità a partire dalla data in cui il datore di lavoro decide per l’assunzione o per la trasformazione del rapporto di lavoro da determinato a tempo indeterminato.
La soglia massima di esonero della contribuzione del datore, collegata al periodo di paga mensile corrisponde a 671,66 euro e, per i rapporti di lavoro posti in essere e risolti nel corso del mese, la soglia va riproporzionata, prendendo come riferimento la misura di 21,66 euro per ciascun giorno di fruizione dell’esonero contributivo in oggetto. Per i rapporti di lavoro part-time il massimale del bonus diminuisce proporzionalmente.
I datori di lavoro in regola con gli obblighi di versamento contributivo (DURC), con la normativa sul diritto del lavoro vigente e con gli accordi collettivi, possono fare domanda per l’incentivo in via telematica all’Inps. Nello specifico, va compilata una doppia domanda online tramite il portale delle agevolazioni (ex DiResCo).
La prima domanda è mirata a prenotare il bonus IoLavoro, in relazione alle disponibilità sussistente del fondo per il 2020. La seconda domanda è una conferma da presentare a pena di decadenza, entro dieci giorni di calendario dalla data di accoglimento della prenotazione, rendendo nota l’effettiva assunzione del dipendente. Inoltre, l’ottenimento del bonus IoLavoro potrà darsi con conguaglio nelle denunce contributive Uniemens.
Anpal servizi ricorda che c’è tempo fino al 28 febbraio per fruire dell’agevolazione contributiva, altrimenti scatta la decadenza.
Riproduzione riservata ©