L'Agenzia delle entrate, con la circolare 14/12/2007 n.68E, ha fornito le indicazioni ai sostituti d'imposta tenuti a erogare il bonus pari a 150 euro ai propri dipendenti che hanno avuto nel 2006 un imposta netta pari a zero e che hanno percepito sempre nello stesso anno un reddito di lavoro dipendente e assimilato oppure di pensione, così come previsto dalla L.222/2007 di conversione del DL 159/2007.

Più precisamente ai contribuenti spetta un importo pari a 150 euro e un ulteriore importo di 150 euro per ogni familiare a carico.

Gli importi restituiti non concorrono a formare reddito imponibile ai fini fiscali.

Il sostituto d'imposta è tenuto a erogare le somme utilizzando il monte ritenute disponibile nel mese di dicembre. Se tali ritenute non sono sufficienti a garantire il beneficio a tutti i dipendenti, il sostituto è esonerato dall'erogazione con riferimento a tutti i soggetti. In caso di restituzione il sostituto compensa l'importo internamente e non con il mod. F24.

Se il lavoratore non ha diritto al bonus deve comunicarlo al sostituto d'imposta prima che vengano effettuate le operazioni di conguaglio di fine anno 2008.

I beneficiari del bonus che lo scorso anno avevano un sostituto diverso da quello del mese di dicembre 2007 e che non sono tenuti a presentare la dichiarazione, possono richiedere il beneficio mediante la presentazione di un'istanza utilizzando il modello che sarà diffuso dall'Agenzia delle entrate.

Si ricorda infine che il sostituto è tenuto ad erogare il bonus anche se ha già corrisposto ai dipendenti le retribuzioni del mese di dicembre oppure non è prevista alcuna erogazione.