La Legge di bilancio 2018 (L. n. 205/2017) ha introdotto un incentivo strutturale per l’occupazione dei giovani (art. 1, cc. 100 e ss.). Il beneficio consiste nell’esonero, per un periodo massimo di 36 mesi, dal versamento del 50% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti INAIL, nel limite massimo di importo pari a € 3.000,00 su base annua.

Ai fini della fruizione del beneficio è necessario che siano rispettate numerose condizioni. Si rileva, in particolare, che il comma 104 stabilisce che nei sei mesi precedenti l’assunzione il datore non deve aver proceduto a licenziamenti per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi. Non solo, ma come disposto dal successivo comma 105, una volta ottenuto il beneficio, il datore è tenuto a restituirlo se, nei sei mesi successivi all’assunzione, licenzia per giustificato motivo oggettivo il lavoratore assunto o un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con la medesima qualifica del lavoratore assunto con l’esonero.

L’interpretazione dei due commi richiamati presenta alcune criticità che emergono, in particolare, con riferimento al concetto di licenziamento per giustificato motivo oggettivo. Nella tabella allegata, in attesa degli opportuni chiarimenti ministeriali e di prassi, la redazione di lavorofacile.it fornisce la propria interpretazione.