Bonus edilizi solo se si applica un CCNL di settore
A cura della redazione
È stato pubblicato il D.L. n. 13 del 25 febbraio 2022 (G.U. n. 47 del 25.2.2022) con cui sono state introdotte nuove disposizioni finalizzate ad assicurare una formazione adeguata in materia di salute e sicurezza, nonché ad incrementare i livelli di sicurezza nei numerosi cantieri.
In particolare, viene introdotto il comma 43-bis all’art. 1 della L. n. 234/2021, con cui si prevede che per i lavori edili di importo superiore a 70.000 euro, i vari benefici riconosciuti dalle vigenti disposizioni, tra cui il superbonus del 110%, il bonus facciate e le detrazioni per gli interventi di ristrutturazione edilizia, possono essere riconosciuti solo se nell’atto di affidamento dei lavori è indicato che i lavori stessi sono eseguiti da datori che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionali e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Il contratto collettivo applicato deve essere indicato nell’atto di affidamento dei lavori e riportato nelle fatture emesse in relazione alla loro esecuzione. I professionisti rilasciano il visto di conformità dopo aver verificato che il contratto collettivo è indicato nei predetti documenti. L’indicazione del contratto è poi oggetto di verifica anche da parte dell’Agenzia delle Entrate che, allo scopo, potrà avvalersi anche dell’INL, dell’INPS e delle Casse edili.
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