L’INPS, con il messaggio n. 1296 del 26 marzo 2021, ha fornito le prime indicazioni in merito al bonus per servizi di assistenza e sorveglianza dei minori di cui all’art. 2, c. 6, del D.L. 30/2021.

Il bonus può essere riconosciuto unicamente alle seguenti tipologie di lavoratori:

  • iscritti alla Gestione separata di cui all’art. 2, c. 26, della L. 335/995;
  • lavoratori autonomi iscritti all’INPS;
  • personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegati per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19;
  • lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alle seguenti categorie:

- medici

- infermieri (inclusi ostetrici);

- tecnici di laboratorio biomedico;

- tecnici di radiologia medica;

- operatori sociosanitari (tra cui soccorritori e autisti/urgenza 118).

L’importo riconosciuto può arrivare fino a un massimo di 100 euro settimanali e sarà erogato mediante il Libretto famiglia.

Il bonus può essere erogato, in alternativa, direttamente al richiedente, per la comprovata iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l’infanzia, di cui all’art. 2 del D.Lgs. 65/2017, ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia.

In quest’ultimo caso, il bonus è incompatibile con il c.d. bonus asilo nido previsto dall’art. 1, c. 355, dalla L. 232/2016.

Il beneficio può essere usufruito da un genitore solo se l’altro non accede alle altre tutele previste dall’art. 2 del D.L. 30/2021, oppure non svolge alcuna attività lavorativa o è sospeso dal lavoro.

Il bonus è, altresì, riconosciuto ai lavoratori autonomi non iscritti all’INPS, subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari.