L'INPS, con la circolare 22/12/2020 n. 153, ha fornito ulteriori precisazioni e istruzioni operative in merito al bonus baby sitting previsto dall’art. 14 del DL 149/2020 (confluito nell’art. 13-terdecies della Legge di conversione del Decreto Ristori, approvata, ma non ancora in G.U.), tra le quali che verranno accolte anche le richieste da parte di richiedenti che al momento della domanda si trovano in Regioni non Rosse che hanno perso tale connotazione in data successiva, dato che fanno fede le Ordinanze del Ministero della salute emanate a partire dal 5 novembre 2020.​

Sono interessati i lavoratori genitori iscritti alla Gestione separata INPS, sia come parasubordinati che come liberi professionisti, nonché gli iscritti alle Gestioni delle assicurazioni obbligatorie speciali degli artigiani, degli esercenti attività commerciali e dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni. I soggetti non devono essere iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

Nel caso di genitori separati con affido condiviso del minore, qualora l’istanza sia effettuata dal genitore che non convive con il minore, la domanda verrà valutata dall'INPS territorialmente competente, che verificherà la sussistenza del requisito in capo al genitore stesso, residente in una zona Rossa, previo inoltro di adeguata documentazione comprovante l’affido condiviso.​

Al fine di verificare se la scuola è situata in una c.d. zona rossa farà fede il codice meccanografico della scuola che, unitamente agli altri dati necessari (nome dell’Istituto, partita IVA, tipologia di scuola e classe frequentata), dovrà essere indicato nel modello di domanda.​

Nel caso di genitori residenti in comuni limitrofi rispetto alle c.d. zone rosse, la domanda potrà essere valutata positivamente sulla base della frequenza di una scuola ubicata all’interno di una c.d. zona rossa.​

Il bonus per servizi di baby-sitting è erogabile esclusivamente in favore degli alunni delle classi seconda e terza media per i genitori richiedenti conviventi con il minore e residenti nel territorio delle c.d. zone rosse al momento della domanda.

Sono esclusi dal bonus baby sitting i genitori lavoratori dipendenti, in quanto destinatari del congedo straordinario previsto dall’articolo 13, comma 1, del decreto-legge n. 149/2020, in caso di sospensione dell’attività didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (c.d. zone rosse).​

L'erogazione del bonus è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione (CIGO, CIGS, CIG in deroga, assegno ordinario etc.) o cessazione dell'attività lavorativa (NASpI) o altro genitore disoccupato o non lavoratore.

Viene ribadito che il bonus non può essere utilizzato per remunerare le prestazioni rese dai familiari. Pertanto, i familiari non devono svolgere prestazioni di lavoro come baby-sitter remunerate mediante il bonus in argomento; per tale limite rilevano i rapporti di parentela o affinità entro il terzo grado.​

Infine se il soggetto che eroga la prestazione e titolare di un trattamento pensionistico, il percepimento del bonus può determinare l’incumulabilità della pensione con i redditi da lavoro, con l’effetto di sospendere la pensione (ad esempio, pensione c.d. quota 100; pensione ai lavoratori c.d. precoci) o di ridurne l’importo in pagamento (ad esempio, trattamenti previdenziali di invalidità della Gestione privata, trattamenti pensionistici di inabilità/invalidità della Gestione dipendenti pubblici, pensioni ai superstiti, etc.).