L’INPS, con la circolare n. 58 del 14 aprile 2021 ha fornito le istruzioni operative relative alla gestione delle domande di bonus baby-sitting di cui all’art. 2, c. 6, del D.L. 30/2021, destinato ad alcune categorie di lavoratori.

Ai fini del diritto al bonus, si precisa, innanzi tutto, che rilevano tutti i casi di sospensione didattica in presenza, infezione o quarantena del figlio che si siano verificati dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021.

Ai sensi dell’art. 2, c. 7, del D.L. 30/2021per i giorni in cui un genitore svolge la prestazione di lavoro in modalità agile o fruisce del congedo di cui ai commi 2 e 5 oppure non svolge alcuna attività lavorativa o è sospeso dal lavoro, l’altro genitore non può fruire dell’astensione di cui ai commi 2 e 5 o del bonus di cui al c. 6, salvo che sia genitore anche di altri figli minori di anni 14 avuti da altri soggetti che non stiano fruendo di alcuna delle misure di cui ai commi da 1 a 6 del medesimo art. 2.

Pertanto, sulla base di quanto previsto dalla norma, la misura bonus per servizi di baby-sitting può essere erogata, alternativamente, a entrambi i genitori purché non ricorra, nelle stesse giornate della settimana prescelta, una delle seguenti condizioni:

  • la prestazione lavorativa è svolta in modalità agile;
  • l’altro genitore non svolga alcuna attività lavorativa ovvero sia sospeso dal lavoro ovvero sia beneficiario di altri strumenti previsti a sostegno del reddito;
  • i genitori abbiano fruito del congedo di cui ai commi 2 e 5 del medesimo art. 2 del D.L. 30/2021.

Nel rispetto del principio di “alternatività”, si precisa che non è possibile rinunciare ai periodi di congedo COVID per l’anno 2021 effettivamente fruiti. Analogamente, si precisa che una volta effettuata, a richiesta dell’interessato, la conversione dei periodi di congedo parentale e di prolungamento di congedo parentale in “Congedo 2021” per genitori, non è possibile richiederne l’annullamento.

Si ricorda che i bonus non possono essere fruiti se l’altro genitore è a sua volta in congedo “COVID 2021”, disoccupato o non lavoratore, se percettore per le giornate di riferimento di qualsiasi beneficio di sostegno al reddito per sospensione o cessazione dell’attività lavorativa, quale ad esempio, NASpI, cassa integrazione ordinaria, straordinaria o in deroga, ecc.

In particolare, in caso di genitori beneficiari di trattamenti di integrazione salariale, l’incompatibilità opera solo nei casi e limitatamente ai giorni di sospensione dell’attività lavorativa per l’intera giornata.