Bonus baby sitting e centri estivi anche per i genitori in smart working
A cura della redazione
L’INPS, con la circolare n. 73 del 17 giugno 2020, ha fornito le istruzioni operative per la fruizione dei bonus baby sitting e centri estivi pervisti dal D.L. 18/2020 (L. 27/2020), alla luce delle modifiche apportate dall’art. 72 del D.L. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio).
I bonus per i servizi di baby-sitting e per l’iscrizione ai centri estivi e ai servizi integrativi per l’infanzia riguardano le medesime tipologie di lavoratori potenzialmente destinatarie della prestazione nella prima fase dell’emergenza, come elencate dalla circolare 44/2020 e di seguito riepilogate:
- dipendenti del settore privato;
- iscritti in via esclusiva alla Gestione separata di cui all’art. 2, c. 26, della L. 335/1995;
- autonomi iscritti all’INPS;
- autonomi non iscritti all’INPS.
I citati bonus sono riconosciuti, altresì, ai lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alle seguenti categorie:
- medici;
- infermieri;
- tecnici di laboratorio biomedico;
- tecnici di radiologia medica;
- operatori sociosanitari.
La fruizione dei bonus riguarda anche il personale dei comparti sicurezza, difesa e soccorso pubblico, impiegato per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
I bonus spettano in presenza di figli minori fino a 12 anni di età alla data del 5 marzo 2020.
In presenza di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’art. 4, c. 1, della L. 104/1992, non si tiene conto del predetto limite d’età.
I bonus continuano ad essere previsti in alternativa al congedo specifico Covid di cui all’art. 23, c. 1, del D.L. 18/2020, che viene incrementato fino ad un massimo complessivo di trenta giorni dall’art. 72, c. 1, del D.L. 34/2020.
Al riguardo, considerato che ai fini del riconoscimento della prestazione, stante le nuove regole del D.L. Rilancio, occorre acquisire una nuova domanda di bonus da parte del cittadino, devono essere tenuti distinti i casi in cui il soggetto, all’atto della domanda, non ha richiesto il congedo Covid da quello in cui ne ha fatto richiesta ed è stato autorizzato per un periodo fino a 15 giorni ovvero per oltre 15 giorni.
Esclusivamente nel primo caso, infatti, l’importo spettante a titolo di bonus (per i servizi di baby-sitting ovvero per i servizi integrativi dell’infanzia), può raggiungere l’importo massimo di 1.200/2.000 euro (a seconda della categoria di appartenenza del richiedente). Diversamente, qualora al momento della domanda il soggetto abbia già fatto richiesta di periodi di congedo autorizzati, ma senza superare i 15 giorni, si potrà beneficiare dell’importo residuo pari a 600/1.000 euro (sempre a seconda della categoria di appartenenza), ferma restando la possibilità di presentare domanda per i giorni residui di congedo non precedentemente fruiti.
Nel rispetto del principio di “alternatività”, infine, nel caso di congedo COVID autorizzato per oltre 15 giorni la prestazione non spetta.
A tal proposito, si precisa che non è possibile rinunciare ai periodi di congedo Covid effettivamente fruiti. Analogamente, non è possibile richiedere l’annullamento della conversione in congedo Covid, di cui al c. 2 dell’art. 23 del D.L. 18/2020, dei periodi di congedo parentale di cui sia già avvenuta la fruizione.
Si ricorda che i bonus non possono essere fruiti se l’altro genitore è a sua volta in congedo Covid, disoccupato o non lavoratore, se percettore al momento della domanda di qualsiasi beneficio di sostegno al reddito per sospensione o cessazione dell’attività lavorativa, quale ad esempio, NASpI, cassa integrazione ordinaria, straordinaria o in deroga, ecc. In particolare, in caso di genitori beneficiari di trattamenti di integrazione salariale, l’incompatibilità opera solo nei casi e limitatamente ai giorni di sospensione dell’attività lavorativa per l’intera giornata.
Diversamente, nel caso in cui il genitore sia beneficiario di un trattamento di integrazione salariale per riduzione di orario di lavoro, per cui continua a dover prestare la propria attività lavorativa, ancorché ad orario ridotto, l’altro genitore è ammesso alla fruizione dei bonus.
Inoltre, considerato che secondo le misure previste in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, la modalità di lavoro agile, c.d. smart working, è divenuta la modalità di ordinario svolgimento della prestazione lavorativa, i bonus possono spettare anche in caso di lavoro agile da parte del richiedente e dell’altro genitore lavoratore, nonché in caso di congedo di maternità, ferie e congedo parentale.
Per poter fruire del bonus per i servizi di baby-sitting, tramite il Libretto Famiglia di cui all’art. 54-bis del D.L. 50/2017, il genitore beneficiario (utilizzatore) e il prestatore devono preliminarmente registrarsi sulla piattaforma delle prestazioni occasionali, accessibile sul sito www.inps.it, ed effettuare l’appropriazione del bonus e la rendicontazione delle prestazioni con le modalità che sono state ampiamente dettagliate nella circolare n. 44/2020, nel messaggio n. 2350/2020 e mediante il tutorial che illustra tutti i passaggi, disponibile sul sito internet dell’Istituto.
In considerazione delle modifiche normative introdotte dall’art. 72 del D.L. 34/2020, possono essere remunerate tramite il Libretto Famiglia le prestazioni lavorative di baby-sitting svolte a decorrere dal 5 marzo 2020 e sino al 31 luglio 2020.
Al momento dell’inserimento della prestazione l’utilizzatore dovrà indicare l’intenzione di usufruire del “Bonus babysitting Covid 19” per il pagamento della prestazione. Le prestazioni svolte nel periodo sopra indicato potranno essere comunicate dal genitore beneficiario sulla piattaforma delle prestazioni occasionali entro la data del 31 dicembre 2020.
Al riguardo, non trova applicazione la disposizione di cui all’art. 54-bis, c. 5, del D.L. 50/2017, quindi ai soli fini del bonus baby-sitting Covid-19 è possibile l’impiego di soggetti con i quali l'utilizzatore abbia in corso o abbia cessato da meno di sei mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa. Rimangono fermi gli altri limiti previsti per le prestazioni di lavoro occasionale.
In via ulteriore, su conforme parere ministeriale, si chiarisce la non applicabilità del principio di carattere generale della presunzione di gratuità delle prestazioni di lavoro rese in ambito familiare, salvo si tratti di familiari conviventi con il richiedente e, ovviamente, di soggetti titolari della responsabilità genitoriale (genitore, anche se non convivente, separato/divorziato).
In caso di convivenza, pertanto, i familiari sono esclusi dal novero dei soggetti ammessi a svolgere prestazioni di lavoro come baby-sitting remunerate mediante il bonus in argomento.
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