L’INPS, con il messaggio n. 2209 del 27 maggio 2020, ha comunicato che sono in corso di implementazione le procedure telematiche per l’adeguamento alle norme in materia di bonus baby-sitting entrate in vigore il 19 maggio 2020.

Allo scopo, appare opportuno ricordare che il D.L. 34/2020, con l’art. 72, ha modificato la disciplina del bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting, introdotto dal D.L. 18/2020, c.d. Decreto Cura Italia, in conseguenza della sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole causata dalla crisi epidemiologica da COVID-19.

Il decreto ha previsto che, in presenza dei requisiti indicati, possano essere erogati “uno o più bonus” per l’acquisto di servizi di baby-sitting, fino al 31 luglio 2020, per un importo complessivo massimo pari a 1.200 euro per i lavoratori dipendenti del settore privato nonché per i lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata di cui all’art. 2, c. 26, L. 335/1995, per i lavoratori autonomi iscritti all’INPS e alle casse professionali. Per i comparti sicurezza, difesa e soccorso pubblico e per il settore sanitario, pubblico e privato accreditato, il limite massimo è stato invece aumentato a 2.000 euro.

La norma ha previsto, inoltre, che il bonus, in alternativa, possa essere erogato direttamente al richiedente, per la comprovata iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l’infanzia (indicati nell’art. 2 del D.Lgs. 65/2017), ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia.

Non appena sarà ultimato il processo di adeguamento informatico, con successivo messaggio saranno rese note le modalità di presentazione delle nuove domande.