Bonus assunzione Sud: in G.U. il decreto ministeriale
A cura della redazione
Sulla G.U. n. 127/2012 è stato pubblicato il decreto 24/05/2012 con il quale il Ministero del lavoro ha diffuso le modalità operative per fruire dello sgravio per i nuovi assunti nelle Regioni del Sud Italia.
In particolare i datori di lavoro interessati sono quelli che assumono con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, nel periodo compreso tra il 14 maggio 2011 e il 13 maggio 2013, incrementando il numero di lavoratori dipendenti mediamente occupati, lavoratori svantaggiati e molto svantaggiati nelle Regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna.
Per lavoratori svantaggiati si intendono quelli che rientrano in una delle seguenti categorie:
a) chi non ha un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
b) chi non possiede un diploma di scuola media superiore o professionale;
c) lavoratori che hanno superato i 50 anni di età;
d) adulti che vivono soli con una o più persone a carico;
e) lavoratori occupati in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25 % la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato membro interessato se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato;
f) membri di una minoranza nazionale all'interno di uno Stato membro che hanno necessità di consolidare le proprie esperienze in termini di conoscenze linguistiche, di formazione professionale o di lavoro, per migliorare le prospettive di accesso ad un'occupazione stabile;
Invece per lavoratore molto svantaggiato si intende quello senza lavoro da almeno 24 mesi.
Il credito d'imposta, e' concesso, per ciascun lavoratore «svantaggiato» assunto nella misura del 50% dei costi salariali sostenuti nei dodici mesi successivi all'assunzione. Qualora l'aumento del numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato riguardi lavoratori «molto svantaggiati», il credito d'imposta e' concesso nella misura del 50% dei costi salariali sostenuti nei ventiquattro mesi successivi all'assunzione.
Il credito d'imposta spetta per ogni unità lavorativa risultante dalla differenza tra il numero dei lavoratori a tempo indeterminato rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori a tempo indeterminato mediamente occupati nel periodo di riferimento.
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