L’INPS, sul proprio sito internet, ha reso noto che è ancora possibile richiedere l’incentivo per l’assunzione di giovani genitori iscritti nella banca dati di cui al DM 19/11/2010 dato che sono ancora disponibili risorse pari a 15.575.000 euro.
Come si ricorderà il Consiglio dei Ministri ha stanziato per tale finalità un fondo di 51 milioni di euro per riconoscere ai giovani genitori disoccupati o precari un bonus pari a 5.000 euro (per singolo lavoratore) trasferibile ai datori di lavoro che li assumono alle proprie dipendenze con contratto a tempo indeterminato, anche part time, entro un limite massimo di 5 lavoratori, ma ad oggi solo poco più di 35 milioni sono stati erogati.
I giovani che possono iscriversi nella banca dati sono i genitori, con un età non superiore a 35 anni (da intendersi fino al giorno precedente il compimento del 36° anno di età), di figli minori legittimi, naturali e adottivi ovvero affidatari di minori, che hanno in corso un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o con contratto di lavoro di somministrazione, lavoro intermittente, lavoro ripartito, contratto di inserimento, collaborazione a progetto occasionale, lavoro accessorio o collaborazione coordinata e continuativa.
I giovani possono fruire del bonus anche per la trasformazione di un rapporto di lavoro preesistente a termine, ovvero la trasformazione di un preesistente contratto di collaborazione coordinata e continuativa, in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
I datori di lavoro che possono beneficiare dell’incentivo sono: le imprese private, le società cooperative e le imprese sociali ex DLgs 155/2006.
Il beneficio però non spetta all’azienda:
- se l’assunzione costituisce attuazione di un obbligo derivante dalla legge, dal contratto collettivo o da un contratto individuale;
- se, nei mesi precedenti, il datore di lavoro abbia effettuata licenziamenti per giustificato motivo oggettivo o per riduzione di personale, salvo il caso in cui l’assunzione sia finalizzata alla acquisizione di professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori licenziati,
- se il datore di lavoro che ha in atto sospensioni dal lavoro o riduzioni di orario di lavoro per crisi aziendale, ristrutturazione, riorganizzazione o riconversione industriale, salvo il caso in cui l’assunzione sia finalizzata all’acquisizione di professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori sospesi o in riduzione di orario,
- nel caso in cui il lavoratore sia stato licenziato, nei sei mesi precedenti l’assunzione, dalla medesima impresa ovvero da impresa collegata o con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti.
Dopo aver effettuato l’assunzione di una persona iscritta in banca dati dei giovani genitori, il datore di lavoro deve richiedere il relativo beneficio economico avvalendosi del modulo telematico sito all’interno della nuova funzionalità del Cassetto previdenziale Aziende, denominata: “Istanze on-line” del sito www.inps.gov.it.
Entro il giorno successivo all’invio dell’istanza stessa, l’INPS, effettuati con esito positivo i controlli sull’iscrizione del lavoratore nella banca dati e sulla correttezza formale delle dichiarazioni del datore di lavoro, autorizzerà la fruizione dell’incentivo, attribuendo automaticamente il Codice Autorizzazione “4M”.
Nella sezione “istanze on-line” del Cassetto previdenziale Aziendale sarà reso disponibile l’esito della richiesta. La fruizione dell’incentivo avviene tramite conguaglio del relativo credito nella dichiarazione UNIEMENS. L’incentivo dovrà comunque essere fruito, fino al raggiungimento della misura di euro 5.000,00 in quote mensili, non superiori alla retribuzione maturata nel singolo mese dal lavoratore; ferma restando la permanenza del rapporto di lavoro.