L’Inps, con la circolare n. 67 del 29 maggio 2014, ha fornito ulteriori indicazioni in merito al credito d’imposta di cui all’art. 1 del DL 66/2014.
Partendo da una disamina generale del quadro normativo di riferimento, oltre alle precisazioni già fornite dall’Agenzia delle Entrate (si vedano le circolari n. 8/2014 e n. 9/2014), l’Istituto previdenziale ha chiarito che, nell’ipotesi in cui le prestazioni di sostegno al reddito sono anticipate dal datore di lavoro (e conguagliate con i contributi dovuti all’Inps), sarà il sostituto d’imposta stesso che dovrà riconoscere l’eventuale credito spettante (si ricorda: € 640 complessivi per il 2014 alle condizioni di cui al DL 66/2014).
Per le prestazioni il cui pagamento è, invece, effettuato direttamente all’assicurato sarà l’Inps che, in qualità di sostituto di imposta ed in applicazione della normativa in esame, riconoscerà l’eventuale credito spettante ai potenziali beneficiari.
Quindi, solo tali prestazioni, per le quali l’Istituto effettua il pagamento diretto all’assicurato e svolge le funzioni di sostituto di imposta (es. indennità di disoccupazione), saranno prese a base per il calcolo del reddito complessivo per l’eventuale riconoscimento del credito in argomento.
Le prestazioni a sostegno del reddito rientrano nell’ambito di applicazione del DL 66/2014 in quanto considerate redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti ai sensi degli artt. 49 e 6 del TUIR, così come già chiarito dall’Agenzia delle Entrate, con la circolare 326/1997.
Nel caso delle prestazioni a sostegno del reddito, erogate sia in costanza di rapporto di lavoro che a seguito di cessazione dello stesso, si precisa che per le indennità erogate dall’Inps le detrazioni spettano in relazione ai giorni indennizzati (ad esempio, per l’indennità di disoccupazione, con riferimento ai giorni di erogazione della prestazione).
Gli assicurati che non hanno i presupposti per il riconoscimento del beneficio sono tenuti a darne comunicazione all’Inps, sostituto di imposta, il quale potrà recuperare il credito eventualmente erogato dagli emolumenti successivi e, comunque, entro i termini di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno.
Restano escluse dall’ambito di applicazione della normativa alcune tipologie di prestazioni a sostegno del reddito, di seguito indicate:
a) le prestazioni a sostegno del reddito soggette a tassazione separata di cui all’art. 17 del TUIR (TFR Fondo di garanzia ex art. 2 della legge 297/1982, TFR esattoriali ex lege 377/1958, Una Tantum co.co.pro ex art. 2, commi 51 e ss., della legge 92/2012, pagamenti arretrati delle prestazioni a sostegno del reddito rientranti nel regime fiscale di cui all’art. 17 del TUIR);
b) pagamenti anticipati delle indennità in unica soluzione (ASpI e mini ASpI, mobilità, anticipazione del compenso/sussidio in favore degli LSU per avviare l’autoimpiego, anticipazione del sussidio concesso in attuazione di programmi di Welfare to work e di sussidi straordinari o speciali concessi dalle Regioni, per finanziare l’autoimpiego);
c) indennità di maternità per lavoratrici autonome (artigiane e commercianti, imprenditrici agricole professionali, coltivatrici dirette, colone, mezzadre) e indennità di maternità e di malattia per gli assicurati iscritti alla gestione separata, in qualità di liberi professionisti e titolari di partite IVA;
d) trattamenti di famiglia, in quanto redditi esclusi dalla base imponibile ai sensi dell’art. 12 del TUIR (assegno di maternità e per il nucleo familiare concesso dai Comuni ex art. 19 del DPCM 452/2000, assegno di maternità dello Stato concesso dall’Inps ex art. 2, comma 6, DPCM 452/2000).
In tema di prestazione di esodo ex art. 4, commi da 1 a 7-ter, della L. 92/2012, per i lavoratori prossimi a pensione, l’Inps ha, inoltre, chiarito che, anche per tale prestazione, si applica il regime della tassazione ordinaria con riconoscimento delle detrazioni spettanti per lavoro dipendente. Pertanto, trova applicazione il credito in argomento, laddove ricorrano tutte le altre condizioni previste dalla legge per il riconoscimento del beneficio.
Fra i redditi assimilati i cui percettori sono ammessi al beneficio in argomento sono ricomprese anche le prestazioni pensionistiche complementari di cui al D.Lgs. 21 aprile 1993 n. 124 e le pensioni integrative qualificate come fondi di previdenza complementare.