Bolzano e Alto Adige: istituito il Fondo di solidarietà bilaterale
A cura della redazione
Il Ministero del lavoro, con il decreto 20/12/2016 n. 98187, ha istituito il Fondo di solidarietà bilaterale volto ad assicurare una tutela in costanza di rapporto di lavoro ai dipendenti dei datori di lavoro privati che occupano almeno il 75% dei propri lavoratori in unità produttive ubicate nella provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige.
In particolare i datori di lavoro interessati sono coloro che occupano da uno a cinque dipendenti, appartenenti a settori che non rientrano nell’ambito di applicazione della cassa integrazione guadagni e per i quali non sono stati costituiti fondi di solidarietà bilaterali settoriali o fondi di solidarietà bilaterali alternativi.
La tutela ai lavoratori in costanza di rapporto di lavoro è garantita nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per le cause previste dalla normativa in materia di CIGO e CIGS.
La determinazione dell’organico ha effetto dal 1° gennaio di ciascun anno e ha validità per l’anno intero, ed è determinata sulla base del numero dei dipendenti del mese di dicembre dell’anno precedente.
Le prestazioni del Fondo sono destinate ai lavoratori subordinati, compresi coloro che sono stati assunti con contratto di apprendistato professionalizzante, che hanno un’anzianità di lavoro effettivo presso l’unità produttiva per la quale è richiesta la prestazione di almeno 90 giorni alla data della domanda di concessione del trattamento.
Per gli apprendisti, alla ripresa dell’attività lavorativa a seguito di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro, il periodo di apprendistato è prolungato in misura equivalente all’ammontare delle ore di sospensione o riduzione fruite.
Sono esclusi i dirigenti, i dipendenti pubblici, i lavoratori a domicilio e le altre figure professionali escluse dalla normativa vigente.
Il Fondo garantisce un assegno ordinario a favore dei lavoratori il cui rapporto di lavoro è sospeso in relazione alle causali previste dalla normativa di integrazione salariale ordinaria e straordinaria.
L’assegno ordinario è di importo pari all’integrazione salariale.
La prestazione può essere concessa per una durata massima non superiore a 13 settimane per singola richiesta e in ogni caso nel limite di 26 settimane complessive nel biennio mobile.
Per ciascuna unità produttiva l’assegno ordinario non può superare la durata massima complessiva di 24 mesi in un quinquennio mobile.
Il Fondo provvede a versare alla gestione di iscrizione del lavoratore interessato la contribuzione correlata alla prestazione.
L’accesso alla prestazione dell’assegno ordinario è preceduto dall’espletamento delle procedure di informazione e consultazione sindacale.
L’assegno ordinario è erogato dal datore di lavoro ai dipendenti aventi diritto alla fine di ogni periodo di paga.
L’importo erogato viene poi rimborsato al datore di lavoro in sede di conguaglio con i contributi dovuti.
A copertura della prestazione al Fondo sono dovuti: un contributo ordinario pari allo 0,45% ripartito tra datore di lavoro (2/3) e lavoratore (1/3), calcolato sulla retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali di tuti i lavoratori destinatari del trattamento e un contributo addizionale a carico del datore di lavoro che ricorre alla sospensione o riduzione del lavoro nella misura del 4% delle retribuzioni perse dal lavoratore.
Riproduzione riservata ©