Bolzano: il Fondo di solidarietà si adegua alla riforma
A cura della redazione
Sulla G.U. n. 236/2023, è stato pubblicato il Decreto del Ministero del lavoro 22 agosto 2023 che ha adeguato la disciplina del Fondo di solidarietà territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Bolzano – Alto Adige alla riforma degli ammortizzatori sociali, prevista dalla Legge 234/2021, che prevede, tra l’altro, l’estensione del campo di applicazione ai datori di lavoro che occupano anche solo un lavoratore dipendente.
Nel dettaglio, la Legge di Bilancio 2022 aveva previsto che i fondi di solidarietà già costituiti si dovessero adeguare alle nuove disposizioni entro il 31 dicembre u.s.. In mancanza i datori di lavoro del relativo settore sarebbero dovuti confluire nel FIS al quale dovevano essere versati anche i contributi.
Al fine di accogliere le richieste di differimento motivate dalle difficoltà di adattamento alle nuove norme, il Decreto Milleproroghe 2023 (DL 198/2022 – L. 14/2023) ha prorogato la scadenza di altri 6 mesi, spostando il termine di adeguamento al 30 giugno 2023.
La provincia autonoma di Bolzano – Alto Adige ha così stipulato un accordo collettivo in data 15 dicembre 2022 manifestando la volontà di adeguare il fondo di solidarietà alla nuova normativa, con particolare riguardo a: importo, durata, causali di accesso, finalità e platea dei destinatari dell’assegno di integrazione salariale, includendo i lavoratori dei datori di lavoro che occupano almeno un dipendente.
Si è reso quindi necessario da parte del Ministero del lavoro modificare il decreto interministeriale n. 98187 del 20 dicembre 2016 che aveva istituito il Fondo intersettoriale, alla luce del citato accordo di dicembre 2022.
Il Fondo è diretto ad assicurare una tutela nei confronti dei lavoratori dipendenti di datori di lavoro appartenenti a settori che non rientrano nel campo di applicazione di CIGO e CIGS e per i quali non sono stati costituiti fondi di solidarietà bilaterali (art. 26 del D.lgs. 148/2015) o fondi di solidarietà bilaterali alternativi (art. 27 del D.lgs. 148/2015) e che occupano almeno il 75% dei propri dipendenti in unità produttive ubicate nel territorio della Provincia autonoma di Bolzano.
Si prevede anche che i datori di lavoro aderenti al Fondo intersettoriale di Bolzano possano aderire ai fondi di solidarietà bilaterali di cui all’art. 26 del citato Decreto legislativo costituiti successivamente a livello nazionale. In tal caso, i datori di lavoro non sono più soggetti alla disciplina del Fondo intersettoriale, però i contributi già versati o dovuti a quest’ultimo restano acquisiti al Fondo stesso.
Le prestazioni del Fondo intersettoriale sono destinate ai lavoratori subordinati, compresi i lavoratori a domicilio, agli apprendisti e ai dirigenti che hanno un’anzianità di lavoro effettivo presso l’unità produttiva per la quale è stata richiesta la prestazione di almeno 30 giorni, anche non continuativi, nell'arco dei 12 mesi precedenti la data della domanda di concessione del trattamento.
Per gli apprendisti, alla ripresa dell’attività lavorativa a seguito di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro, il periodo di apprendistato è prorogato in misura equivalente all'ammontare delle ore di integrazione salariale fruite. In caso di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e di apprendistato di alta formazione e ricerca, la sospensione o riduzione dell'orario di lavoro non deve pregiudicare, in ogni caso, il completamento del percorso formativo come eventualmente ridefinito.
Il Decreto ministeriale prevede che ai fini del requisito dell’anzianità di effettivo lavoro, in caso di lavoratore che passa alle dipendenze dell’impresa subentrante nell’appalto oppure per effetto di un trasferimento d’azienda, si deve computare il periodo durante il quale il dipendente è stato impegnato nell’attività appaltata ovvero alle dipendenze del precedente datore di lavoro.
Il Fondo garantisce un assegno di integrazione salariale a favore dei lavoratori il cui rapporto di lavoro è sospeso in relazione alle causali previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria e straordinaria.
L'assegno di integrazione salariale può essere concesso per una durata non superiore a 13 settimane per singola richiesta, con la durata massima della prestazione così articolata:
- ai datori di lavoro che occupano mediamente fino a 15 dipendenti nel semestre precedente, per una durata massima di 26 settimane per causali sia ordinarie che straordinarie;
- ai datori di lavoro che occupano mediamente oltre 15 dipendenti nel semestre precedente:
- per una durata massima di 26 settimane per causali ordinarie;
- per una durata massima di 24 mesi per la causale straordinaria della riorganizzazione aziendale, anche per realizzare processi di transizione;
- per una durata massima di 12 mesi per la causale straordinaria della crisi aziendale;
- per una durata massima di 36 mesi per la causale straordinaria del contratto di solidarietà.
Il Fondo provvede a versare alla gestione di iscrizione del lavoratore interessato la contribuzione correlata alla prestazione.
Il lavoratore che svolge attività di lavoro autonomo o subordinato durante il periodo in cui beneficia dell'assegno di integrazione salariale non ha diritto al trattamento per le giornate di lavoro effettuate. Trovano infatti applicazione le disposizioni sull’incumulabilità fra redditi di lavoro autonomo o subordinato e integrazione salariale.
Il lavoratore che svolga attività di lavoro subordinato di durata superiore a 6 mesi nonché' di lavoro autonomo durante il periodo di integrazione salariale non ha diritto al trattamento per le giornate di lavoro effettuate. Qualora il lavoratore svolga attività di lavoro subordinato a tempo determinato pari o inferiore a 6 mesi, il trattamento è sospeso per la durata del rapporto di lavoro.
Il Decreto ribadisce che l'accesso all'assegno di integrazione salariale è preceduto dall'espletamento delle procedure di informazione e consultazione sindacale previste dal D.lgs. 148/2015 ovvero contrattualmente per le integrazioni salariali.
L'erogazione dell'assegno di integrazione salariale è effettuata dal datore di lavoro ai dipendenti aventi diritto alla fine di ogni periodo paga. L'importo erogato è successivamente rimborsato al datore di lavoro o conguagliato secondo le norme per il conguaglio tra contributi dovuti e prestazioni corrisposte.
In caso di pagamento diretto dell'assegno di integrazione salariale, il datore di lavoro è tenuto, a pena di decadenza, ad inviare all'INPS tutti i dati necessari per il pagamento dell'integrazione salariale entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero se posteriore entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento di autorizzazione. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.
Al Fondo è dovuto un contributo ordinario pari allo 0,50% dai datori di lavoro che occupano mediamente fino a 5 dipendenti oppure un contributo ordinario nella misura dello 0,80% per i datori di lavoro che occupano mediamente oltre i 5 dipendenti nel semestre precedente. Il contributo è ripartito tra datore di lavoro e lavoratore nella misura rispettivamente di 2/3 e 1/3 calcolato sulla retribuzione mensile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti destinatari delle prestazioni, compresi i dirigenti. Inoltre è dovuto un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro che ricorre alla sospensione o riduzione di lavoro nella misura del 4% delle retribuzioni perse dal lavoratore.
Il Ministero del lavoro ricorda che a decorrere dal 1° gennaio 2025, a favore dei datori di lavoro che nel semestre precedente la data di presentazione della domanda abbiano occupato mediamente fino a 5 dipendenti e che non abbiano presentato domanda di assegno di integrazione salariale per almeno 24 mesi, a far data dal termine del periodo di fruizione del trattamento, l'aliquota può essere ridotta fino alla misura massima del 40 %, previa apposita delibera da assumersi entro il 31 dicembre di ogni anno.
Infine, il decreto stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2022, il rilascio del DURC è subordinato anche al regolare versamento dei contributi al Fondo di integrazione salariale.
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