Bilateralità, abilitati gli enti che già operavano prima della Riforma del lavoro
A cura della redazione

Il Ministero del Lavoro, con la risposta all’interpello n. 3 del 24 gennaio 2013, ha chiarito il significato dell’espressione “consolidati sistemi di bilateralità” di cui all’art. 3, comma 14, della L. 92/2012.
Si tratta in particolare della possibilità, prevista dalla Riforma del Lavoro, di affidare, alle parti sociali in cui siano operanti, appunto, “consolidati sistemi di bilateralità”, l’introduzione di misure intese ad assicurare ai lavoratori una tutela reddituale in costanza di rapporto di lavoro, in caso di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa, correlate alle caratteristiche delle attività produttive interessate.
Al riguardo, fermo restando il rispetto delle altre condizioni di legge – prima fra tutte quella che coinvolge esclusivamente le organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale – il Ministero ritiene che la formulazione voglia riferirsi agli enti bilaterali che, oltre ad essere stati costituiti prima del 18 luglio 2012 (data di entrata in vigore della L. 92/2012), già operavano effettivamente prima di tale data.
Ne consegue l’”abilitazione” di quegli enti che, prima dell’entrata in vigore della Riforma Fornero, erogavano taluni servizi (ad esempio organizzazione e svolgimento di attività di formazione, orientamento e riqualificazione professionale dei lavoratori delle aziende associate sui temi della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), restando, al contrario, esclusi gli enti che, sia pur costituiti, non abbiano svolto alcuna attività in favore dei proprio iscritti.
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