La Legge 207/2024 (comma 161) dispone che i lavoratori dipendenti che hanno maturato, entro il 31 dicembre 2025, i requisiti minimi per accedere alla pensione con la cd. “quota 103” (62 anni di età e 41 anni di versamenti contributivi) oppure alla pensione anticipata (con 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne), possono rinunciare all'accredito contributivo della quota dei contributi a proprio carico relativi all'AGO per l'IVS dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima.

Per i lavoratori che decidono di esercitare tale facoltà, viene meno l’obbligo di versare i contributi da parte del datore di lavoro a tali forme assicurative della quota a carico dipendente, a decorrere dalla prima scadenza utile per il pensionamento prevista dalla normativa vigente e successiva alla data dell'esercizio della già menzionata facoltà.

Con la medesima decorrenza, la somma corrispondente alla quota di contribuzione a carico del lavoratore che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all'ente previdenziale, qualora non fosse stata esercitata la predetta facoltà, è corrisposta dal mese successivo interamente al lavoratore e relativamente alla medesima trova applicazione quanto previsto dall'art.51, c.2, lett.i-bis), del TUIR secondo cui la somma corrispondente alla quota di contribuzione corrisposta interamente al lavoratore è esclusa dall’imponibile fiscale.

Rimane fermo, anche a seguito dell'esercizio della facoltà sopra ricordata, il diritto di presentare la domanda per la pensione anticipata al raggiungimento di un'età anagrafica di almeno 62 anni e di un'anzianità contributiva minima di 41 anni.