Il comma 169 della Legge 207/2024 consente agli iscritti all’AGO, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata, con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 2025, di incrementare il montante contributivo individuale maturato versando all'INPS una maggiorazione della quota di aliquota contributiva pensionistica a proprio carico non superiore a due punti percentuali.

La quota del trattamento pensionistico derivante dall'incremento del montante contributivo non concorre al computo ai fini della maturazione degli importi soglia per il diritto alla pensione di vecchiaia e alla pensione anticipata, ed è corrisposta, a domanda, al soggetto pensionato successivamente alla maturazione dei requisiti anagrafici per l'accesso alla pensione di vecchiaia (pari attualmente a 67 anni di età).

I contributi versati dal lavoratore ai sensi della maggiorazione di aliquota contributiva sono deducibili, ai sensi dall'articolo 10 del TUIR, dal reddito complessivo per il 50% dell'importo totale versato (in deroga al principio della deducibilità integrale della contribuzione pensionistica del lavoratore, ivi compresa la contribuzione volontaria versata nelle fattispecie ammesse dall’ordinamento).

Spetta ad apposito decreto interministeriale la disciplina delle modalità, con particolare riferimento alle modalità di esercizio e di recesso dalla facoltà.