Bilancio 2022: strutturale il congedo obbligatorio del padre lavoratore
A cura della redazione
L’INPS, con la circolare n. 1 del 3 gennaio 2022, ha fornito le prime indicazioni amministrative inerenti alle nuove misure disciplinate dall’art. 1, commi 239 e 134, della L. di Bilancio 2022 (L. 2324/2021) in materia di tutela della maternità e della paternità per le lavoratrici e per i lavoratori autonomi e in materia di congedo obbligatorio e facoltativo di paternità per i lavoratori dipendenti.
Come noto, l’art. 1, c. 239, della L. 234/2021 ha introdotto una misura a sostegno delle lavoratrici autonome in caso di maternità. Nello specifico dispone che alle lavoratrici di cui agli articoli 64, 66 e 70 del D.Lgs. 151/2001, che abbiano dichiarato nell’anno precedente l’inizio del periodo di maternità (il riferimento temporale deve intendersi nel senso di anno civile precedente l’inizio del periodo di maternità/paternità, ossia il periodo compreso dall’1.1 al 31.12), un reddito (fiscalmente dichiarato) inferiore a € 8.145, incrementato del 100% dell’aumento derivante dalla variazione annuale dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, l’indennità di maternità è riconosciuta per ulteriori tre mesi a decorrere dalla fine del periodo di maternità.
Più in particolare, la normativa de qua si applica alle seguenti categorie di lavoratrici:
• lavoratrici iscritte alla Gestione separata;
• lavoratrici iscritte alle Gestioni autonome INPS;
• libere professioniste non gestite dall’Istituto ma dalle specifiche Casse previdenziali di appartenenza.
La disposizione normativa menziona le sole lavoratrici, tuttavia la tutela deve essere riconosciuta anche ai padri lavoratori autonomi o iscritti alla Gestione separata.
L’INPS precisa, inoltre, che sono indennizzabili gli ulteriori 3 mesi di maternità/paternità richiesti dagli interessati in possesso delle condizioni reddituali previste dalla legge, qualora i periodi di maternità o paternità siano iniziati in data coincidente o successiva al 1° gennaio 2022 (data di entrata in vigore della L. 234/2021).
Sono, altresì, indennizzabili gli ulteriori 3 mesi di maternità/paternità richiesti dagli interessati, secondo i medesimi presupposti, qualora i periodi di maternità o paternità siano iniziati in data antecedente al 1° gennaio 2022 e siano parzialmente ricadenti nella vigenza della citata legge.
Non possono, invece, essere indennizzati gli ulteriori 3 mesi di maternità/paternità, nel caso di periodi di maternità o paternità conclusi prima del 1° gennaio 2022, restando pertanto indennizzati solo i 2 mesi antecedenti la data del parto e i 3 mesi successivi alla stessa.
La domanda dovrà essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso uno dei consueti canali.
Nella medesima L. 234/2021, l’art. 1, c. 134, modificando l’art. 1, c. 354, della L. 232/2016, ha reso strutturale la misura del congedo obbligatorio di paternità (art. 4, c. 24, lett. a, L. 92/2012), confermando i dieci giorni di periodo di fruizione del congedo obbligatorio di paternità nonché la possibilità, per il padre lavoratore dipendente, di astenersi per un periodo ulteriore di un giorno in sostituzione della madre e in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima.
Il congedo obbligatorio e il congedo facoltativo, di cui trattasi, sono fruibili dal padre, lavoratore dipendente, entro e non oltre il quinto mese di vita del figlio. Pertanto, tale termine resta fissato anche nel caso di parto prematuro.
Allo scopo, si richiamano i chiarimenti forniti nelle circolari INPS n. 42/2021 e n. 40/2013.
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