Bilancio 2020: estesi gli sgravi contributivi per nuove assunzioni under 35
A cura della redazione
Conflavoro, sul proprio sito internet, ha ricordato che salve modifiche che possono arrivare al testo durante la discussione nei due rami del Parlamento, nell’attuale DDL sulla Manovra per il 2020 (ora in Senato) è prevista l’estensione anche nel biennio 2019-2020, dello sgravio contributivo riconosciuto ai datori di lavoro per le assunzioni a tempo indeterminato di giovani under 35.
Più precisamente il DDL prevede che imprese e professionisti possano beneficiare di uno sgravio pari al 50% dei contributi previdenziali dovuti per ciascun nuovo assunto nell’arco del biennio 2019-2020. Sono esclusi dal computo i premi e i contributi dovuti all’Inail. Lo sgravio riguarda un tetto massimo di 3 mila euro annui.
Viene in questo modo superata la confusione che si era venuta a creare con il decreto Dignità (Dl 87/2018 convertito in L 96/2018) che aveva generato una sorta di sovrapposizione normativa tra lo stesso decreto Dignità e la legge di Bilancio 2018, la quale aveva già gettato le basi per lo sgravio contributivo degli under 35.
Pertanto, nel dettaglio, l’estensione dello sgravio contributivo nel 2019 e nel 2020 dovrebbe riguardare quei i datori di lavoro privati che:
– Assumono lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti (con la circolare n. 40/2018, l’Inps ha chiarito che l’esonero è applicabile nei confronti dei contratti subordinati a tempo indeterminato, attivati dal 1° gennaio 2018, anche nelle ipotesi in cui le parti abbiano inteso applicare, al rapporto di lavoro, condizioni di miglior favore per il lavoratore rispetto a quelle fissate dal D.Lgs. n. 23/2015);
– Convertono un contratto a termine in contratto a tempo indeterminato (a condizione che i lavoratori che si intende stabilizzare possiedano, alla data della conversione del rapporto, il requisito anagrafico richiesto).
L’incentivo è riconosciuto per l’assunzione di lavoratori che rivestono la qualifica di operai, impiegati o quadri (sono, pertanto, escluse le assunzioni di dirigenti) ed è applicabile a tutti i datori di lavoro privati anche non imprenditori (ad esempio, studi professionali).
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